La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione è tenuta a calcolare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di autovetture nell'Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori. Sulla base di questo calcolo, la Commissione è tenuta a stabilire se costruttori e raggruppamenti hanno raggiunto i loro obiettivi per le emissioni specifiche.
(2)I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche si basano sulle immatricolazioni di autovetture nuove negli Stati membri nel corso dell'anno civile precedente.
(3)Tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i dati per il 2017. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.
(4)Il 23 aprile 2018 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 91 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 e ai loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2017. Ai costruttori è stato chiesto di verificare suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. 35 costruttori hanno notificato errori entro il termine stabilito.
(5)Per i restanti 56 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi per le emissioni specifiche. Per due costruttori tutti i veicoli indicati nella serie di dati provvisori non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009.
(6)La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le relative giustificazioni per la loro correzione e le serie di dati provvisori sono state confermate o modificate.
(7)Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o errati, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, si dovrebbe tenere conto del fatto che i costruttori non possono verificare né correggere questi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati.
(8)Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivo per le emissioni specifiche dedotto dalle emissioni specifiche medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dal medesimo obiettivo calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.
(9)Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, un costruttore deve essere considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo o sia membro di un raggruppamento che soddisfa l'obiettivo per le emissioni specifiche. Su tale base, occorre ritenere che la Société des Automobiles Alpine SAS, l'Automobili Lamborghini S.p.A. e la Mazda Motor Corporation superano i loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2017.
(10)Il 3 novembre 2015 il gruppo Volkswagen ha rilasciato una dichiarazione in merito alle irregolarità riscontrate nel determinare i livelli di CO2 per l'omologazione di alcuni dei suoi veicoli. A seguito di un'indagine approfondita sono stati ottenuti chiarimenti sufficienti per confermare o modificare i dati provvisori per Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft, Bugatti Automotive S.A.S, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG per gli anni civili 2014, 2015, 2016 e 2017. Occorrono tuttavia ulteriori chiarimenti da parte del Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG per quanto riguarda possibili irregolarità nei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante indicati nella scheda di omologazione delle emissioni relativa ad un modello di veicolo. Di conseguenza, i valori per gli anni civili per il raggruppamento Volkswagen e il suo membro Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG non possono essere confermati né modificati.
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