Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2018/538 del Consiglio (2), la modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea («memorandum di cooperazione NAT-I-9406») è stata firmata il 13 dicembre 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(2)La modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 amplia l'ambito di applicazione della cooperazione tra le parti a tutte le fasi della modernizzazione della gestione del traffico aereo, comprese le attività di messa in opera, con l'obiettivo di garantirne l'interoperabilità globale. Essa modifica altresì la struttura e la gestione del memorandum di cooperazioen NAT-I-9406 al fine di ottimizzare l'attuazione e la gestione delle attività di cooperazione previste nell'ambito dello stesso.
(3)È necessario stabilire le procedure per la partecipazione dell'Unione alla gestione esecutiva del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea in materia di modernizzazione della gestione del traffico aereo, di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile e di interoperabilità su scala mondiale («memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A»), che figura nell'addendum della modifica 1 e sostituisce il memorandum di cooperazione NAT-I-9406.
(4)È opportuno pertanto approvare a nome dell'Unione la modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea è approvata a nome dell'Unione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui articolo II.B della modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dalla modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 (4).
Articolo 3
La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, determina la posizione che deve essere adottata dall'Unione nella gestione esecutiva del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A e dei relativi allegati di cui all'articolo III del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A, in riferimento:
a)All'adozione di nuovi allegati del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A e delle relative appendici degli allegati del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A; e
b)All'adozione di modifiche degli allegati del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A e delle relative appendici di tali allegati.
Articolo 4
Fatto salvo l'articolo 3 della presente decisione, la Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma degli articoli III, IV, V, VII e VIII del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A.
Articolo 5
La Commissione rappresenta l'Unione nelle consultazioni condotte a norma dell'articolo XI del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A.
Articolo 6
La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull'attuazione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A, se necessario e almeno una volta l'anno.
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 Aprile 2019
Per il Consiglio
La Presidente
MOGHERINI
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