La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione (2) modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 (3) per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. A norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/397, tale regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
(3)Con lettera del 20 marzo 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea fino al 30 giugno 2019, al fine di completare la ratifica dell'accordo di recesso (4). Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 22 maggio 2019, a condizione che l'accordo di recesso fosse approvato dalla Camera dei comuni nella settimana successiva. In caso contrario, il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 12 aprile 2019. Di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/397 non si applicherà.
(4)Restano tuttavia valide le motivazioni alla base del regolamento delegato (UE) 2019/397, indipendentemente dalla proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In particolare, i rischi per il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione persisteranno in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo dopo il periodo di proroga. Si prevede che tali rischi rimarranno nel prossimo futuro.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251.
(6)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
(7)È necessario agevolare l'attuazione di soluzioni efficienti da parte dei partecipanti al mercato il più rapidamente possibile. Pertanto l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno analizzato i potenziali costi e benefici connessi, ma non hanno effettuato una consultazione pubblica aperta in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Per la medesima ragione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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