La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione (2) modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (3), il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione (4) e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione (5) per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti. A norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/396, il medesimo regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
(3)Con lettera del 20 marzo 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea fino al 30 giugno 2019, al fine di completare la ratifica dell'accordo di recesso (6). Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 22 maggio 2019, a condizione che l'accordo di recesso fosse approvato dalla Camera dei comuni nella settimana successiva. In caso contrario, il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 12 aprile 2019. Di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2019/396 non si applicherà.
(4)Restano tuttavia valide le motivazioni alla base del regolamento delegato (UE) 2019/396, indipendentemente dalla proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In particolare, i rischi per il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione persisteranno in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo dopo il periodo di proroga. Si prevede che tali rischi rimarranno nel prossimo futuro.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.
(6)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link: