Decisione (UE) 2019/418 della Commissione del 13 Marzo 2019 recante modifica delle Decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.

(2)Le decisioni della Commissione (UE) 2017/1214 (2), (UE) 2017/1215 (3), (UE) 2017/1216 (4), (UE) 2017/1217 (5), (UE) 2017/1218 (6) e (UE) 2017/1219 (7) stabiliscono i criteri e i relativi requisiti in materia di valutazioni e verifiche rispettivamente per i detersivi per piatti, i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali, i detersivi per lavastoviglie, i prodotti per la pulizia di superfici dure, i detersivi per bucato e i detersivi per bucato per uso industriale o professionale.

(3)Diversi organismi nazionali che assegnano i marchi Ecolabel UE hanno informato la Commissione della difficoltà di attuare alcuni dei criteri stabiliti dalle decisioni citate. In particolare i criteri stabiliscono che le sostanze presenti come impurità in alcuni ingredienti (ad esempio, i fosfati) devono essere escluse dal prodotto detergente finale, a prescindere dalla loro concentrazione, ma allo stato attuale non è tecnicamente possibile eliminare tali impurità.

(4)Le decisioni elencate nel considerando 2 hanno abrogato e sostituito precedenti decisioni della Commissione nello stesso ambito. A norma delle precedenti decisioni le impurità e i sottoprodotti dovevano essere conformi ai criteri soltanto se presenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,010 % in peso della formulazione finale. La Commissione ha proceduto a una valutazione e ha concluso che, in linea con le precedenti decisioni, dovrebbe essere fissata una soglia di concentrazione minima dello 0,010 % in peso della formulazione finale sia per i sottoprodotti sia per le impurità derivati da materie prime, al fine di garantire il rispetto di tutti i criteri di cui alle decisioni elencate al considerando 2.

(5)La decisione (UE) 2017/1217 ha abrogato e sostituito la decisione 2011/383/UE (8) per il gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari». La decisione (UE) 2017/1217 fissava un periodo transitorio di 18 mesi per garantire ai produttori, ai quali era stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/383/UE, un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e renderli conformi ai criteri rivisti di cui alla decisione (UE) 2017/1217. Il periodo transitorio è scaduto il 26 dicembre 2018. Diversi organismi nazionali competenti hanno informato la Commissione della necessità di prorogare il periodo transitorio di sei mesi a causa dell'ingente numero di domande presentate per il rinnovo dei contratti di assegnazione del marchio Ecolabel UE. La Commissione ha effettuato una valutazione che conferma la necessità di prorogare di sei mesi, in via eccezionale nel caso di cui trattasi, il periodo transitorio.

(6)Le decisioni (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 prevedono entrambe una deroga concessa a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010 per l'acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) quando è classificato come pericoloso per l'ambiente acquatico: pericolo acuto, categoria 1 (H400) o come pericoloso per l'ambiente acquatico: pericolo cronico, categoria 3 (H412) fino a una concentrazione massima di 0,6 g/kg di bucato. Tali deroghe sono state concesse essendo stato riconosciuto che il PAP aveva una funzione importante come agente sbiancante nei detersivi contemplati da tali decisioni e perché subiva un livello elevato di degradazione durante il processo di lavaggio.

(7)Durante il processo di lavaggio il PAP si degrada in acido ε-ftalimido-esanoico (PAC). Si tratta di una sostanza non perossidica, facilmente biodegradabile e non pericolosa per l'ambiente. Poiché il PAP si trasforma rapidamente in PAC e non arriva mai nelle acque scaricate, è più opportuno utilizzare i fattori di degradazione del PAC per il PAP nel calcolo del volume critico di diluizione del prodotto. Una metodologia simile è stata utilizzata nella decisione (UE) 2017/1219 in cui sono state applicate regole distinte per il calcolo del volume critico di diluizione per la sostanza perossido di idrogeno che si degrada in acido peracetico durante il processo di lavaggio. È opportuno pertanto modificare la decisione (UE) 2017/1219 al fine di applicare regole distinte per il calcolo del volume critico di diluizione per il PAP utilizzando i valori di degradazione del PAC.

(8)Il PAP è utilizzato principalmente come agente sbiancante nei detersivi per bucato per uso professionale a più componenti ma non nei detersivi per bucato a uso domestico. L'attuale deroga per il PAP, di cui alla decisione (UE) 2017/1218, è pertanto obsoleta e dovrebbe essere soppressa.

(9)Per ragioni di chiarezza nell'allegato della decisione (UE) 2017/1218 è opportuno modificare la tabella 3 per aggiungere una colonna indicante la classificazione della sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(10)Le decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0188.01.ITA&toc=OJ:L:2019:073:TOC

 

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