La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, e l'allegato II, punto 8,
visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (2),
consultato il comitato istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE istituisce un sistema d'informazione rapida dell'Unione europea (RAPEX) che permette agli Stati membri e alla Commissione di scambiare rapidamente informazioni sulle misure e sulle azioni adottate in relazione a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.
(2)L'allegato II, punto 8, della direttiva 2001/95/CE prevede che le linee guida siano regolarmente aggiornate alla luce dei nuovi sviluppi e dell'esperienza acquisita. La decisione 2010/15/UE della Commissione (3).
(3)Tenuto conto dei nuovi sviluppi e al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia delle procedure di notifica allineandosi con le migliori prassi, è necessario un ulteriore aggiornamento delle linee guida.
(4)La terminologia e i riferimenti sono divenuti obsoleti, così come i mezzi di comunicazione tra la Commissione e le autorità degli Stati membri e tra le autorità stesse.
(5)È necessario che le linee guida prendano in considerazione i nuovi strumenti sviluppati negli ultimi anni per il corretto funzionamento del RAPEX (wiki, interfaccia tra RAPEX e altri sistemi di vigilanza del mercato).
(6)A seguito dei nuovi sviluppi i criteri per la notifica RAPEX risultano confusi ed è opportuno chiarirli.
(7)Le vendite online transfrontaliere di beni sono aumentate. Tale sviluppo deve riflettersi nelle tecniche di notifica e negli strumenti di follow-up da utilizzare.
(8)Il regolamento (CE) n. 765/2008 estende l'applicazione del RAPEX, così come prevista all'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE, anche ai prodotti in esso contemplati. L'estensione dell'applicazione del RAPEX solleva alcune questioni che devono essere chiarite nelle linee guida.
(9)Il regolamento (CE) n. 765/2008 si applica ai prodotti di consumo e ai prodotti professionali quali taluni dispositivi medici. Esso contempla una nozione di rischio più ampia, che va oltre il rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e comprende, ad esempio, il rischio per la sicurezza pubblica e l'ambiente. Un rischio può quindi riguardare non solo i consumatori ma anche un gruppo indeterminato di persone denominate «utilizzatori finali».
(10)L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 765/2008 prevede pertanto che le misure adottate nei confronti di prodotti che comportano un rischio grave per la salute e la sicurezza o per altri interessi pubblici pertinenti siano notificate tramite il RAPEX.
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