La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
(2)A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(3)A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione decide in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
(4)La decisione di esecuzione (UE) 2015/545 della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'immissione sul mercato dell'Unione di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in diversi alimenti.
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione (5) ha esteso l'autorizzazione dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (T18) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 alle puree di frutta/verdura.
(6)Il 10 settembre 2018 la società DSM Nutritional Products Europe ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La domanda riguardava l'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) alle puree di frutta e di verdura.
(7)L'estensione proposta dell'uso del nuovo alimento non modifica le considerazioni in materia di sicurezza alla base dell'autorizzazione dell'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) alle puree di frutta e di verdura disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 né suscita preoccupazioni per la sicurezza. Tenuto conto di tali considerazioni, l'estensione dell'uso proposta è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
(8)Il 10 settembre 2018 la società DSM Nutritional Products Europe ha inoltre presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione della modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La domanda riguarda la soppressione del riferimento al ceppo «(ATCC PTA-9695)» dalla denominazione del nuovo alimento figurante nell'elenco dell'Unione e dall'etichettatura degli alimenti che lo contengono.
(9)Il richiedente ritiene che la modifica della denominazione e dei requisiti in materia di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium (ATCC PTA-9695) sia necessaria in quanto l'indicazione del ceppo «(ATCC PTA-9695)» sull'etichettatura degli alimenti che contengono l'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) non è né comprensibile né pertinente per i consumatori.
(10)Gli oli derivati da Schizochytrium sp. attualmente autorizzati e figuranti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti sono quattro. L'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) è tuttavia l'unico per cui si deve specificare il ceppo sull'etichetta. La modifica della denominazione e dell'etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) assicurerà quindi coerenza nella denominazione e nell'etichettatura di tutti gli oli derivati da Schizochytrium sp. autorizzati come nuovi alimenti senza determinare un impatto negativo sulla salute umana o sugli interessi dei consumatori.
(11)Tenuto conto della soppressione del riferimento al ceppo «(ATCC PTA 9695)» dalla denominazione del nuovo alimento e dai requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), sarebbe opportuno che le specifiche riportassero la dicitura «(ATCC PTA 9695)» in quanto essa è necessaria per una corretta identificazione del nuovo alimento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le specifiche della voce «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» di cui all'allegato, tabella 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(12)La Commissione non ha chiesto un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, in quanto un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), la modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) e il conseguente aggiornamento dell'elenco dell'Unione non possono avere un effetto sulla salute umana.
(13)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
1.La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, riguardante la sostanza «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
2.La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 Marzo 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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