La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2003/87/CE stabilisce norme sul modo in cui l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per un periodo transitorio deve avvenire tra il 2021 e il 2030.
(2)Con la decisione n. 2011/278/UE (2) la Commissione ha stabilito norme transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. La direttiva 2003/87/CE è stata sostanzialmente modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e per motivi di chiarezza per quanto riguarda il regime applicabile tra il 2021 e il 2030, la decisione n. 2011/278/UE dovrebbe essere abrogata e sostituita.
(3)A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, misure transitorie per l'insieme dell'Unione e interamente armonizzate per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni devono, per quanto possibile, definire parametri di riferimento ex ante per garantire che l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche più efficienti, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, dell'utilizzo della biomassa e della cattura e dello stoccaggio del biossido di carbonio, ove tali tecniche siano disponibili. Al tempo stesso tali misure non devono incentivare l'incremento delle emissioni. Al fine di ridurre gli incentivi alla combustione in torcia dei gas di scarico per ragioni diverse dalla sicurezza, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti interessati dovrebbe essere ridotto delle emissioni storiche prodotte dalla combustione in torcia di gas di scarico, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzate per produrre calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica. Tuttavia, tenuto conto del trattamento speciale accordato dall'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e allo scopo di prevedere un periodo di transizione, tale riduzione dovrebbe applicarsi solo a decorrere dal 2026.
(4)Ai fini del rilevamento dei dati che devono costituire la base per l'adozione dei valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote tra il 2021 e il 2030 mediante atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è necessario continuare a prevedere definizioni dei parametri di riferimento, compresi i prodotti e i processi correlati, identiche a quelle attualmente figuranti nell'allegato I della decisione n. 2011/278/UE, a parte alcuni miglioramenti in termini di chiarezza giuridica e linguistici. L'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che gli atti di esecuzione per i valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote tra il 2021 e il 2030 devono essere determinati usando i punti di partenza per la determinazione del tasso di riduzione annuale per il valore del parametro di riferimento aggiornato contenuti nella decisione n. 2011/278/UE della Commissione, adottata il 27 aprile 2011. Per motivi di chiarezza, questi punti di partenza dovrebbero anche essere contenuti in un allegato del presente regolamento.
(5)Il rilevamento dei dati effettuato prima dei periodi di assegnazione serve per stabilire il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a livello di impianto e fornire dati che saranno utilizzati ai fini degli atti di esecuzione che determineranno i valori dei 54 parametri di riferimento applicabili tra il 2021 e il 2030. Devono essere raccolti dati dettagliati a livello di sottoimpianto come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
(6)Data la rilevanza economica dell'assegnazione gratuita transitoria e la necessità di assicurare la parità di trattamento dei gestori, è importante che i dati raccolti presso gli operatori e utilizzati per prendere decisioni in merito all'assegnazione e che saranno utilizzati per gli atti di esecuzione che determineranno i valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote tra il 2021 e il 2030 siano completi e coerenti e presentino il massimo livello di precisione possibile. La verifica da parte di verificatori indipendenti è una misura importante a tal fine.
(7)L'obbligo di garantire il rilevamento di dati di elevata qualità e coerenza con il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE incombe congiuntamente agli operatori e agli Stati membri. A tal fine, devono essere previste norme specifiche per il monitoraggio e la comunicazione dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto, tenendo debitamente conto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (4). I dati forniti dall'industria e raccolti in conformità di tali norme dovrebbero essere il più possibile accurati e di elevata qualità e riflettere l'effettivo funzionamento degli impianti; di essi si deve tenere debito conto per l'assegnazione gratuita.
(8)Il gestore di un impianto deve iniziare a monitorare i dati richiesti conformemente all'allegato IV non appena il presente regolamento entra in vigore per garantire che i dati per l'anno 2019 possano essere raccolti in linea con le disposizioni del presente regolamento.
(9)Per limitare la complessità delle norme per il monitoraggio e la comunicazione dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto, è opportuno non applicare un approccio graduale.
(10)Al fine di garantire dati comparabili per gli atti di esecuzione che determineranno i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita applicabili tra il 2021 e il 2030, è necessario stabilire norme dettagliate per assegnare i livelli di attività, i flussi di energia e le emissioni ai sottoimpianti, in modo coerente con i documenti di orientamento elaborati ai fini del rilevamento dei dati per i parametri di riferimento per il periodo 2013-2020.
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