Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/332 della Commissione del 20 Febbraio 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» come denominazione di origine protetta, presentata dalla Croazia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)Con la notifica di opposizione del 22 giugno 2016 e la dichiarazione di opposizione motivata del 22 agosto 2016, la Slovenia si è opposta alla registrazione in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)Secondo la Slovenia, la registrazione di «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» non rispettava le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 per i seguenti motivi: la denominazione oggetto della domanda di registrazione è in parte omonima del nome sloveno del prodotto «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre», che è iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dal 2007, e non sono state fornite prove che la denominazione «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» sia utilizzata negli scambi commerciali o nel linguaggio comune quale denominazione commerciale o storica abituale per designare l'olio di oliva prodotto nell'Istria croata.

(4)L'opposizione è stata dichiarata ricevibile. Con lettere datate 18 ottobre 2016 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di addivenire a un accordo fra di loro conformemente alle rispettive procedure interne. Una proroga di tre mesi del termine per la consultazione è stata inoltre accordata, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(5)Dopo le consultazioni, è stato raggiunto un accordo tra la Croazia e la Slovenia. L'accordo è stato comunicato alla Commissione con lettera dell'8 maggio 2017, cui sono seguiti ulteriori scambi tra la Croazia e la Commissione.

(6)Varie modifiche sono state apportate al disciplinare di produzione a seguito dell'accordo. La denominazione del prodotto «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» è stata modificata in «Istra». La zona di produzione è stata ampliata per comprendere la parte slovena della penisola istriana e la domanda della Croazia è diventata multinazionale (Croazia e Slovenia). Piccoli adeguamenti sono stati inoltre introdotti nel documento unico e nel disciplinare di produzione.

(7)Poiché il documento unico è stato radicalmente modificato, in conformità dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha ripetuto l'esame della domanda ed ha concluso che sono state soddisfatte le condizioni previste per la registrazione.

(8)L'ampliamento della zona geografica all'Istria slovena è giustificato, poiché l'Istria slovena produce olio di oliva che condivide storia, legame e qualità con l'olio di oliva prodotto nell'Istria croata oggetto della domanda. L'uso della denominazione «Istra» è stata esaurientemente dimostrato, sia in Slovenia che in Croazia. Le procedure nazionali di opposizione sono state correttamente aggiornate. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1151/2012 siano soddisfatte.

(9)A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Istra» presentata dalla Croazia e dalla Slovenia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

(10)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Istra» deve essere registrata,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

La denominazione «Istra» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 Febbraio 2019

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.059.01.0070.01.ITA&toc=OJ:L:2019:059:TOC

 

 

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