La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam»), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome dell'Unione, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).
(2)La Commissione ha adottato regolamenti di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativi alla non approvazione - o al non rinnovo dell'approvazione - delle sostanze amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), iprodione, linuron, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron. Di conseguenza tali sostanze sono vietate nell'Unione ai fini del loro impiego nella categoria d'uso «pesticidi» e occorre pertanto iscriverle nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(3)La Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva isoproturon. Di conseguenza, benché l'isoproturon sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per i tipi di prodotto 7 e 10, e possa pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non sia adottata una decisione a norma di tale regolamento, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Ne consegue che il suo impiego nella categoria d'uso «pesticidi» è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto iscrivere tale sostanza nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(4)La sostanza attiva maneb era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Ne consegue che l'uso del maneb nella categoria d'uso «pesticidi» è vietato nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(5)La sostanza attiva fipronil era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Di conseguenza, benché il fipronil sia stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 18, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Pertanto l'impiego del fipronil nella categoria d'uso «pesticidi» è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(6)In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato III di tale convenzione; tali sostanze sono ora pertanto soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1, 2, e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, aggiungendo il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta all'elenco di cui alla parte 3, eliminando il carbofurano e il triclorfon dall'elenco di cui alla parte 2 e apportando le modifiche necessarie alla parte 1.
(7)I composti di tributilstagno erano stati inclusi nell'allegato III della convenzione di Rotterdam nella categoria d'uso «pesticidi» a seguito di una decisione adottata in occasione della quarta conferenza delle parti nel 2008. In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti ha deciso di iscrivere i composti di tributilstagno nell'allegato III nella categoria d'uso «industriale»; tali composti sono ora pertanto soggetti, anche nella categoria d'uso «industriale», alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Questa modifica, e le modifiche allo status normativo dei composti di tributilstagno, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), apportate dopo l'inserimento dei composti di tributilstagno nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, dovrebbero figurare nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(8)In occasione della sua ottava riunione, svoltasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione di Stoccolma»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio (6), ha deciso di includere le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato A della convenzione. Al fine di attuare la convenzione di Stoccolma, e considerando che tali sostanze sono già elencate nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), esse dovrebbero essere aggiunte alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012.
(9)Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha modificato le norme relative all'esportazione di miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %, e di alcuni composti del mercurio. Tali modifiche dovrebbero essere inserite nelle voci di cui alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 per quanto riguarda le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %.
(10)Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.
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