Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1)L'interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG) è un componente tecnico necessario del progetto di consolidamento T2-T2S (T2-T2S Consolidation project) che consolida l'accesso da parte degli operatori di mercato con connessione diretta a tutte le infrastrutture fornite dall'Eurosistema. L'ESMIG fornirà a detti operatori un'unica e identica struttura tecnica per l'accesso a TARGET2 (T2) compreso il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS), TARGET2 Securities (T2S), il sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS) ed eventualmente altri servizi e applicazioni relativi alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema.
(2)Nel corso della riunione del 23 e 24 aprile 2018 il comitato per le infrastrutture di mercato ha deciso che la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia (di seguito le «BCN fornitrici») avrebbero effettuato i preparativi necessari per avere a disposizione fino a tre fornitori di servizi di rete per la fornitura servizi di connettività ESMIG e che la Banca d'Italia avrebbe condotto la procedura di selezione.
(3)Nel corso di tale riunione il comitato per le infrastrutture di mercato ha inoltre deciso che la Banca d'Italia sarebbe stata il braccio operativo dell'Eurosistema per la procedura di selezione. Esso ha altresì deciso che il comitato per le infrastrutture di mercato sarebbe stato incaricato della designazione dei membri della commissione aggiudicatrice, dato che le banche centrali dell'Eurosistema sarebbero state incaricate e responsabili dei criteri di selezione e dell'esito della decisione della commissione aggiudicatrice fondata sui criteri suddetti. La Banca d'Italia sarebbe stata responsabile della corretta gestione della procedura di selezione e la sua responsabilità specifica in relazione alla procedura di selezione sarebbe stata distinta da quella assunta dalle BCN fornitrici in base al contratto di livello 2/livello 3.
(4)L'obiettivo della procedura di selezione è di affidare ai fornitori di servizi di rete la fornitura di un insieme di servizi di connettività predefiniti, sulla cui base i fornitori di servizi di rete ESMIG progettino, attuino, eroghino e gestiscano soluzioni di connettività per lo scambio sicuro di informazioni commerciali tra operatori di mercato con connessione diretta e le infrastrutture di mercato dell'Eurosistema tramite l'ESMIG.
(5)La procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete ESMIG ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) come recepita dal diritto nazionale dello Stato membro della banca centrale incaricata.
(6)La Banca d'Italia è stata designata dal Consiglio direttivo per espletare la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete ESMIG.
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