La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE prevede che la Commissione stabilisca se i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti nell'Unione e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva. L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE prevede una deroga che consente agli Stati membri, in attesa di tale decisione, di applicare all'importazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto condizioni perlomeno equivalenti a quelle applicabili ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nell'Unione.
(2)Tale deroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2018. Gli Stati membri possono pertanto applicare condizioni equivalenti a quelle stabilite nelle direttive di esecuzione 2014/96/UE (2), 2014/97/UE (3) e 2014/98/UE (4) della Commissione.
(3)Al momento la Commissione non dispone ancora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.
(4)Al fine di evitare l'interruzione del flusso di scambi gli Stati membri dovrebbero continuare a beneficiare di tale deroga.
(5)A partire dal 14 dicembre 2019 saranno applicate le nuove norme fitosanitarie stabilite nel regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In conformità a tali nuove norme gli organismi nocivi attualmente elencati nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE e le prescrizioni sanitarie relative ai materiali di moltiplicazione rientreranno nell'ambito di applicazione di tale regolamento. È pertanto opportuno concedere un periodo di tempo sufficiente per valutare la conformità dei paesi terzi alle nuove norme fitosanitarie stabilite nel regolamento (UE) 2016/2031 e nella relativa legislazione di attuazione.
(6)Il periodo di applicazione della deroga prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE dovrebbe di conseguenza essere prorogato fino al 31 dicembre 2022.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/90/CE.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere della sezione materiali di moltiplicazione e piante da frutto del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
All'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/90/CE, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 Gennaio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link: