Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone (1) («accordo») è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio (2). Esso entra in vigore il 1o febbraio 2019.
(2)Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 1, dell'accordo, un certificato autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione di prodotti vitivinicoli originari del Giappone.
(3)Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, dell'accordo, il gruppo di lavoro sul vino adotta una decisione che stabilisce le modalità per l'attuazione del paragrafo 1 del medesimo articolo, in particolare i moduli da utilizzare e le informazione da fornire nel certificato.
(4)L'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo prevede che il gruppo di lavoro sul vino stabilisca le modalità concernenti l'autocertificazione.
(5)Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro sul vino si riunisce per la prima volta alla data di entrata in vigore dell'accordo.
(6)Durante la sua prima riunione il 1o febbraio 2019 il gruppo di lavoro sul vino adotterà la decisione sui moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e sulle modalità concernenti l'autocertificazione per consentire l'attuazione effettiva dell'accordo, semplificando in questo modo l'importazione di prodotti vitivinicoli originari del Giappone. I moduli e le modalità per l'autocertificazione previsti sono conformi alle politiche dell'Unione in materia di agevolazione degli scambi e di cooperazione alla prevenzione delle frodi con i paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione.
(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sul vino.
(8)La posizione dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sul vino dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del gruppo di lavoro sul vino è basata sul progetto di decisione del gruppo di lavoro sul vino accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 Gennaio 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
DAEA
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