La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (LSD). Tali misure di lotta comprendono l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all'azienda infetta e prevedono altresì, quale complemento delle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa.
(2)Nell'agosto 2015 la presenza della dermatite nodulare contagiosa è stata confermata per la prima volta in Grecia. Nel 2016 si sono verificati casi di LSD in Bulgaria e ulteriori casi in Grecia, come pure in alcuni paesi terzi limitrofi. Nel 2017 la dermatite nodulare contagiosa è stata registrata in misura minore nell'Europa sudorientale, con un'insorgenza su vasta scala in Albania e alcuni ulteriori focolai sporadici in Grecia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
(3)In risposta ai focolai di dermatite nodulare contagiosa, gli Stati membri interessati, ossia la Grecia e la Bulgaria, come pure i paesi terzi limitrofi interessati, hanno attuato programmi di vaccinazione di massa dei loro bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi. Nel 2016 e nel 2017 anche la Croazia, dove sino ad oggi non si sono verificati casi di LSD, ha attuato un programma di vaccinazione di massa contro tale malattia quale misura preventiva vista la situazione epidemiologica negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi. La Commissione ha approvato i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia, in Bulgaria e in Croazia con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 della Commissione (4), e questi tre Stati membri sono debitamente elencati nell'allegato di tale atto come paesi i cui programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa sono stati approvati.
(4)Nel 2018 la situazione epidemiologica relativa alla dermatite nodulare contagiosa ha registrato un ulteriore miglioramento e nessun caso di LSD è stato segnalato negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi dell'Europa sudorientale, ad eccezione della Turchia. Nel corso dello stesso anno è proseguita la vaccinazione di massa contro la dermatite nodulare contagiosa in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi dell'Europa sudorientale colpiti da tale malattia.
(5)Dall'inizio del 2018 la Croazia, vista la situazione epidemiologica favorevole al suo interno e nei paesi limitrofi, ha sospeso la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa e ha invece cominciato ad attuare un programma di sorveglianza di tale malattia, che è stato approvato dalla Commissione. Tale programma prevede una sorveglianza clinica, virologica e sierologica soprattutto nelle zone ad alto rischio situate in prossimità degli Stati membri e dei paesi terzi limitrofi in cui negli ultimi anni sono stati segnalati focolai di LSD. Secondo una relazione presentata dalla Croazia alla Commissione il 13 ottobre 2018, i risultati della sorveglianza clinica, virologica e sierologica indicano che non vi sono prove della presenza di dermatite nodulare contagiosa nel suo territorio.
(6)La Croazia non dovrebbe quindi più figurare nell'elenco degli Stati membri con un programma di vaccinazione contro la LSD approvato, dal momento che tale Stato membro non effettua più la vaccinazione contro questa malattia.
(7)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Croazia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 Gennaio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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