La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafi 4 e 6,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (LSD). Tali misure di lotta comprendono l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all'azienda infetta e prevedono altresì, quale complemento delle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa.
(2)La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione (5) stabilisce misure di protezione da adottare in caso di focolai di dermatite nodulare contagiosa negli Stati membri, o in parti degli stessi, elencati nel suo allegato I, comprese le prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa sottoposti dagli Stati membri alla Commissione per approvazione. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 definisce «zona infetta» la parte del territorio di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, della stessa, comprendente l'area in cui è stata confermata la presenza della dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e sorveglianza istituite a norma della direttiva 92/119/CEE e in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può essere effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione. La stessa decisione definisce inoltre «zona immune grazie a vaccinazione» la parte del territorio di uno Stato membro elencata nella parte I di tale allegato, comprendente le aree al di fuori delle zone infette, in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione.
(3)Nell'agosto 2015 la presenza della dermatite nodulare contagiosa è stata confermata per la prima volta in Grecia. Nel 2016 si sono verificati casi di LSD in Bulgaria e ulteriori casi in Grecia, come pure in alcuni paesi terzi limitrofi. Nel 2017 la dermatite nodulare contagiosa è stata registrata in misura minore nell'Europa sudorientale, con un'insorgenza su vasta scala in Albania e alcuni ulteriori focolai sporadici in Grecia e nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
(4)Nel 2018 la situazione epidemiologica relativa alla dermatite nodulare contagiosa ha registrato un miglioramento e nessun caso di LSD è stato segnalato negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi dell'Europa sudorientale, ad eccezione della Turchia.
(5)In risposta ai focolai di dermatite nodulare contagiosa, gli Stati membri interessati, ossia la Grecia e la Bulgaria, come pure i paesi terzi limitrofi interessati, hanno attuato programmi di vaccinazione di massa dei loro bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi. Nel 2016 e nel 2017 anche la Croazia, dove sino ad oggi non si sono verificati casi di LSD, ha attuato un programma di vaccinazione di massa contro tale malattia quale misura preventiva vista la situazione epidemiologica negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi. La Commissione ha approvato i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia, in Bulgaria e in Croazia con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 della Commissione (6).
(6)Sin dalla prima insorgenza della dermatite nodulare contagiosa nell'Europa continentale, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha formulato su tale malattia un parere urgente (Urgent advice on LSD), adottato il 29 luglio 2016 (7), e ha elaborato tre relazioni, ovvero Lumpy skin disease: I. Data collection and analysis, approvata il 27 marzo 2017 (8), Lumpy skin disease II. Data collection and analysis, approvata il 29 gennaio 2018 (9), e Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities, approvata il 28 settembre 2018 (10). Da tutte queste valutazioni scientifiche emerge che le campagne di vaccinazione di massa contro la LSD, se attuate correttamente, consentono di tenere sotto controllo la malattia prevenendo l'insorgenza di nuovi focolai.
(7)Nel 2018 è proseguita la vaccinazione di massa contro la dermatite nodulare contagiosa in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi dell'Europa sudorientale colpiti da tale malattia.
(8)Dall'inizio del 2018 la Croazia, vista la situazione epidemiologica favorevole al suo interno e nei paesi terzi limitrofi, ha sospeso la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa e ha invece cominciato ad attuare un programma di sorveglianza di tale malattia, che è stato approvato dalla Commissione. Tale programma prevede una sorveglianza clinica, virologica e sierologica soprattutto nelle zone ad alto rischio situate in prossimità degli Stati membri e dei paesi terzi limitrofi in cui negli ultimi anni sono stati segnalati focolai di LSD.
(9)Conformemente all'articolo 11.9.4 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), qualora in un paese o in una zona indenne dalla dermatite nodulare contagiosa si proceda a una vaccinazione preventiva, per rispondere a una minaccia senza che si sia effettivamente verificato un caso di LSD, lo status di indenne dalla malattia può essere ripristinato otto mesi dopo l'ultima vaccinazione purché sia stata realizzata una sorveglianza clinica, virologica e sierologica in conformità all'articolo 11.9.15 di tale codice.
(10)Secondo una relazione presentata dalla Croazia alla Commissione il 13 ottobre 2018, i risultati della sorveglianza clinica, virologica e sierologica indicano che non vi sono prove della presenza di dermatite nodulare contagiosa nel suo territorio. Ne consegue che la Croazia soddisfa tutte le prescrizioni dell'OIE per lo status di indenne da dermatite nodulare contagiosa poiché non si sono verificati casi di LSD e sono trascorsi più di otto mesi dall'ultima vaccinazione contro tale malattia. È pertanto opportuno revocare le restrizioni riguardanti la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in tale Stato membro.
(11)La voce relativa alla Croazia dovrebbe quindi essere soppressa dall'elenco degli Stati membri con «zone immuni grazie a vaccinazione» di cui all'allegato I della decisione (UE) 2016/2008.
(12)L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(13)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 Gennaio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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