La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Per il linuron i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)A seguito di una domanda di rinnovo dell'approvazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'approvazione della sostanza attiva non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione (3), il quale sancisce che tutte le autorizzazioni esistenti relative ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva devono essere revocate a decorrere dal 3 giugno 2018. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).
(3)In considerazione della mancata approvazione della sostanza attiva linuron, gli LMR per tale sostanza dovrebbero essere fissati al limite di determinazione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti al pertinente limite di determinazione è opportuno elencare nell'allegato V valori di base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(4)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, gli sviluppi della tecnica permettono di fissare limiti di determinazione inferiori.
(5)I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 agosto 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Gennaio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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