Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/59 della Commissione del 14 Gennaio 2019 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica Popolare cinese…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Nel novembre 2012, a seguito di un'inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2012 (2) («regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 e 7616999091) e originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)Il regolamento definitivo ha istituito un dazio antidumping con aliquote comprese tra il 12,6 % e il 56,2 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, del 21,2 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione e un'aliquota del 61,4 % per tutte le altre società nella RPC.

1.2.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(3)Il 15 febbraio 2017 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della RPC (3).

(4)Il 30 giugno 2017 l'International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium (AIRAL S.c.r.l) («il richiedente»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione complessiva di radiatori in alluminio nell'Unione europea («l'Unione»), ha presentato una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)Il richiedente ha fondato la domanda sul presupposto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(6)Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 9 novembre 2017 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura del riesame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) («avviso di apertura»).

1.3.   Parti interessate

(7)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha espressamente informato il richiedente, i produttori noti dell'Unione e le rispettive associazioni, gli importatori noti di radiatori in alluminio nell'Unione, e i produttori esportatori noti nella RPC in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a collaborare.

(8)Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che essa prevedeva di avvalersi della Russia come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»), a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. La Commissione ha altresì indicato che, sulla base delle informazioni a sua disposizione, altri produttori che operano in un'economia di mercato possono avere sede in Turchia, Taiwan, Malaysia, Iran, Argentina e Ucraina.

(9)La Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori della Russia e li ha invitati a partecipare. La Commissione ha inoltre informato le autorità di Argentina, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Iran, Giappone, Malaysia, Russia, Svizzera, Taiwan, USA, Turchia e Ucraina dell'apertura dell'inchiesta e ha chiesto informazioni sulla produzione e sulle vendite di radiatori in alluminio e informazioni di contatto dei produttori pertinenti in suddetti paesi.

(10)A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.012.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2019:012:TOC

 

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