La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Con lettere del 15 febbraio e del 28 marzo 2017, Syngenta Crop Protection AG ha chiesto alla Commissione, in seguito a una riorganizzazione del gruppo Syngenta, di trasferire tutte le autorizzazioni e le domande pendenti relative a prodotti geneticamente modificati dal suo attuale rappresentante Syngenta France SAS al rappresentante Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio.
(2)La Commissione ha comunicato a Syngenta Crop Protection AG che, al fine di procedere a tali trasferimenti, sarebbe stato necessario confermare tale richiesta per mezzo di lettere di Syngenta France SAS e Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio, nelle quali entrambe si dichiarassero d'accordo con tali trasferimenti. La Commissione ha ricevuto le suddette lettere il 1o marzo 2018.
(3)L'attuazione dei trasferimenti richiesti comporta la modifica di decisioni che autorizzano l'immissione in commercio di prodotti geneticamente modificati per i quali Syngenta Crop Protection AG è il titolare dell'autorizzazione. Occorre in particolare modificare le seguenti decisioni: decisione 2009/866/CE della Commissione (2), decisione 2010/419/UE della Commissione (3), decisione di esecuzione 2012/651/UE della Commissione (4) e decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 della Commissione (5).
(4)Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione.
(5)Per quanto concerne le domande pendenti per le quali Syngenta Crop Protection AG è la richiedente, la modifica richiesta deve essere formalizzata al momento dell'adozione delle autorizzazioni corrispondenti.
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