Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo di associazione»), è stato firmato a Bruxelles il 21 marzo e il 27 giugno 2014. È stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2017.
(2)Un nuovo tipo di pezzo di pollame nell'ambito delle linee tariffarie NC 0207 13 70 («altri pezzi freschi o refrigerati») e NC 0207 14 70 («altri pezzi congelati») è stato importato nell'Unione dall'Ucraina a partire dalla metà del 2016. Tali importazioni sono aumentate sensibilmente, raggiungendo le 25 000 tonnellate nei primi sei mesi del 2018. A norma dell'accordo di associazione, tali importazioni possono accedere al mercato dell'Unione ad aliquota zero senza limiti quantitativi.
(3)Il nuovo tipo di pezzo di pollame è costituito da un petto non disossato tradizionale con gli omeri delle ali attaccati e, dopo una trasformazione minima nell'Unione, può essere commercializzato nell'Unione come petto di pollame. Importazioni illimitate di tali pezzi pertanto rischiano di compromettere le condizioni alle quali i pezzi tradizionali di petto di pollame possono essere importati nell'Unione a norma dell'accordo di associazione, in particolare le restrizioni quantitative sotto forma di contingente tariffario.
(4)Dovrebbero pertanto essere avviati negoziati al fine di concludere un accordo che modifichi l'accordo di associazione per quanto riguarda il volume del contingente tariffario per le carni di pollame e preparazioni derivate e il ripristino del dazio della nazione più favorita per le importazioni dall'Ucraina superiori a tale contingente tariffario,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, una modifica delle tariffe doganali dell'Unione per le due linee tariffarie NC 0207 13 70 («altri pezzi freschi o refrigerati») e NC 0207 14 70 («altri pezzi congelati») nell'allegato I-A del capo 1 e del contingente tariffario per le carni di pollame e preparazioni derivate nell'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione.
Articolo 2
I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato per la politica commerciale come previsto nell'articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 Dicembre 2018
Per il Consiglio
La Presidente
KÖSTINGER
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