Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è stata conclusa a nome dell'Unione con la decisione 2006/730/CE del Consiglio (1) ed è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.
(2)Conformemente all'articolo 22 della convenzione, la conferenza delle parti può adottare allegati aggiuntivi della convenzione che si riferiscano a questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.
(3)In occasione della 9a riunione ordinaria della conferenza delle parti, che si terrà dal 29 aprile al 10 maggio 2019, le parti si impegnano a prendere in considerazione l'adozione di un allegato procedurale aggiuntivo al fine di introdurre un dispositivo per accertare l'inadempienza, come previsto all'articolo 17 della convenzione.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti, poiché l'allegato procedurale aggiuntivo sarà vincolante per l'Unione.
(5)L'Unione ribadisce che è fondamentale promuovere a livello mondiale una migliore attuazione degli accordi e delle norme multilaterali in materia ambientale e impegnarsi a loro favore.
(6)Nella misura in cui la convenzione rientra allo stesso tempo tra le competenze dell'Unione e quelle degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente per l'adozione di un dispositivo per accertare l'adempimento, affinché l'Unione e i suoi Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria a livello internazionale.
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della prossima conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è di sostenere il progetto di atto in materia di adempimento accluso alla presente decisione.
In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche minori del progetto di atto in materia di adempimento accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 Dicembre 2018
Per il Consiglio
La Presidente
KÖSTINGER
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