La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, e l'allegato A, parte II, paragrafo 7,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l'allegato A, capitolo 1, sezione II,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi o ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(2)A norma dell'articolo 1 della decisione 2003/467/CE della Commissione (3) le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato I, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(3)La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la provincia di Pontevedra della Comunità autonoma di Galizia soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(4)In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna, la provincia di Pontevede della Comunità autonoma di Galizia dovrebbe essere riconosciuta come ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2003/467/CE.
(6)A norma dell'articolo 2 della decisione 2003/467/CE le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato II, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(7)La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le Comunità autonome di Madrid e di Valencia e le province di Almería, Granada e Jaén della Comunità autonoma dell'Andalusia soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(8)In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna, le Comunità autonome di Madrid e di Valencia e le province di Almería, Granada e Jaén della Comunità autonoma dell'Andalusia dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2003/467/CE.
(10)La direttiva 91/68/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
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