Il Comitato congiunto,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, punto e),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, punto e), della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci («convenzione»), il comitato congiunto istituito da tale convenzione deve adottare, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a tale convenzione.
(2)Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni quale parte contraente distinta dalla data in cui la convenzione non si applicherà più nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
(3)Gli scambi di merci con il Regno Unito sarebbero agevolati da un regime comune di transito fra il Regno Unito e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
(4)Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare il Regno Unito ad aderire alla convenzione.
(5)L'adesione del Regno Unito alle convenzioni dovrebbe avere effetto solo a decorrere dalla data in cui la convenzione non si applicherà più al Regno Unito in quanto Stato membro dell'Unione europea o, se l'Unione europea e il Regno Unito concorderanno disposizioni transitorie in base alle quali le convenzioni si applicheranno nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a decorrere dalla data in cui tali disposizioni transitorie cesseranno di applicarsi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il Regno Unito è invitato ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 15 bis della convenzione, a decorrere dalla data in cui cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea o dalla data in cui cesserà di applicarsi qualsiasi accordo transitorio tra l'Unione europea e il Regno Unito secondo cui la convenzione si applica nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 Dicembre 2018
Per il Comitato Congiunto
Il Presidente
Philip KERMODE
Tratto da:
Link: