Il Comitato Congiunto UE-PTC,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione relativa ad un regime comune di transito («convenzione») il comitato congiunto istituito da tale convenzione deve adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.
(2)Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione in quanto parte contraente distinta e dev'essere a farlo dal Consiglio, in quanto depositario della convenzione, in conformità della convenzione stessa.
(3)Di conseguenza, i formulari relativi alla garanzia indicati come esemplari in taluni allegati dell'appendice III della convenzione dovrebbero essere modificati per cancellare i riferimenti al Regno Unito quale Stato membro dell'Unione e inserire il riferimento al Regno Unito quale paese di transito comune.
(4)Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data in cui l'adesione del Regno Unito alla convenzione in quanto parte contraente distinta diventa efficace, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale i formulari stampati, con alcuni adattamenti, possono continuare ad essere utilizzati.
(5)L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe essere subordinata all'adesione del Regno Unito alla convenzione in quanto parte contraente distinta e collegata alla data in cui l'adesione del Regno Unito in quanto parte contraente distinta diventa effettiva.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'appendice III della convenzione è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I formulari relativi alla garanzia di cui agli allegati da C1 a C6 dell'appendice III della convenzione, nella versione applicabile il giorno prima dell'entrata in vigore della presente decisione, possono continuare a essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore subordinatamente all'adesione del Regno Unito alla convenzione in quanto parte contraente distinta e alla data in cui l'adesione del Regno Unito in quanto parte contraente distinta diventa effettiva.
Fatto a Bruxelles, il 4 Dicembre 2018
Per il Comitato Congiunto
Il Presidente
Philip KERMODE
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