Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione del 19 Dicembre 2018 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)Come annunciato nella comunicazione della Commissione del 13 novembre 2018«Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza» (2) («il piano d'azione per ogni evenienza»), un recesso senza accordo potrebbe comportare rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. Per prevenire tali rischi, è giustificato e nell'interesse dell'Unione e dei suoi Stati membri garantire, per un periodo di tempo limitato, che le controparti centrali («CCP») che sono già state autorizzate nel Regno Unito («CCP del Regno Unito») possano continuare a prestare servizi di compensazione nell'Unione dopo il 29 marzo 2019.

(3)La compensazione centrale accresce la trasparenza del mercato, attenua i rischi di credito e riduce i rischi di contagio in caso di default di uno o più partecipanti della CCP. La fornitura di tali servizi è pertanto fondamentale per garantire la stabilità finanziaria. Una perturbazione nella fornitura di servizi di compensazione potrebbe incidere anche sull'attuazione della politica monetaria delle banche centrali quando le operazioni sono compensate nella valuta emessa da una banca centrale dell'Unione. Inoltre, gli strumenti finanziari compensati dalle CCP sono essenziali anche per gli intermediari finanziari e i loro clienti, ad esempio per coprire i rischi di tasso di interesse, e una perturbazione nella fornitura di servizi di compensazione potrebbe pertanto determinare rischi anche per l'economia reale dell'Unione.

(4)Al 31 dicembre 2017 l'importo nozionale in essere dei derivati OTC era pari a più di 500 000 miliardi di euro a livello mondiale, di cui i derivati su tassi di interesse rappresentano più del 75 % e i derivati su tassi di cambio quasi il 20 %. Il 30 % circa di tutti i derivati OTC è denominato in euro e in altre valute dell'Unione. Il mercato della compensazione centrale degli strumenti derivati OTC è altamente concentrato, in particolare il mercato della compensazione centrale di derivati OTC su tassi di interesse, di cui il 97 % circa è compensato presso una CCP del Regno Unito (3).

(5)A partire dal 30 marzo 2019 le CCP del Regno Unito saranno «CCP di paesi terzi» e, in quanto tali, potranno prestare servizi di compensazione solo se sono riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012. In assenza del riconoscimento delle CCP del Regno Unito, le controparti stabilite nell'Unione non potranno compensare nelle CCP del Regno Unito i derivati OTC soggetti all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale situazione potrebbe comportare difficoltà temporanee per tali controparti nell'adempimento dei loro obblighi di compensazione che, a loro volta, potrebbero mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e l'attuazione della politica monetaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. Come annunciato nel piano d'azione per ogni evenienza, è pertanto necessario che, in tale situazione eccezionale, le disposizioni legislative e di vigilanza che disciplinano le CCP del Regno Unito siano considerate equivalenti per un periodo di tempo strettamente limitato e in presenza di determinate condizioni, in modo che tali CCP possano continuare a prestare servizi di compensazione nell'Unione.

(6)A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di CCP ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(7)In primo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che le CCP di tale paese terzo soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Fino al 29 marzo 2019 il regolamento (UE) n. 648/2012 è direttamente applicabile nel Regno Unito e le CCP del Regno Unito autorizzate a norma dell'articolo 14 di tale regolamento devono di conseguenza conformarsi ai requisiti di quest'ultimo. Nell'ambito della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea [European Union (Withdrawal) Act 2018], il 26 giugno 2018 il Regno Unito ha integrato le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito con effetto a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione.

(8)In secondo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono garantire che le CCP stabilite nel paese terzo siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme. Fino al 29 marzo 2019 le CCP del Regno Unito sono soggette alla vigilanza della Banca d'Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 (4). Nell'ambito dell'integrazione del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito, la Banca d'Inghilterra rimane responsabile della vigilanza delle CCP e i suoi poteri di vigilanza e di esecuzione per quanto riguarda le controparti centrali rimarranno sostanzialmente invariati.

(9)In terzo luogo, il quadro normativo del paese terzo deve prevedere un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi, che è garantito dall'integrazione del sistema di equivalenza di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito.

(10)La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito il giorno successivo al suo recesso dall'Unione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.325.01.0050.01.ITA&toc=OJ:L:2018:325:TOC

 

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