La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il 18 dicembre 2013 la Svezia ha comunicato alla Commissione la sua decisione, datata 30 agosto 2013, di adottare una misura di salvaguardia al fine di proibire l'immissione sul mercato del posizionatore di birilli Brunswick GSX (il «posizionatore di birilli») e del suo kit supplementare di parti «Advanced Guards» («ripari avanzati», il «kit supplementare») e di ritirare la macchina dal mercato. Entrambi i prodotti sono stati fabbricati da Brunswick Bowling & Billiards (il «fabbricante»).
(2)Per quanto riguarda il ritiro, la Svezia ha offerto al fabbricante la possibilità di correggere i difetti legati all'ambiente di lavoro dell'operatore, farsi restituire il posizionatore di birilli e il kit supplementare e sostituirli con altri prodotti non difettosi dello stesso tipo o di tipo equivalente, oppure di farsi restituire il posizionatore di birilli e il kit supplementare e pagare un indennizzo al proprietario di tali prodotti.
(3)A motivo di tale misura di salvaguardia la Svezia ha addotto la mancata conformità del posizionatore di birilli e del kit supplementare ad alcuni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute («RESS»), di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, e l'applicazione non corretta di alcune delle norme armonizzate.
(4)Dopo essere stata informata dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia, la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. In data 11 aprile 2014 la Commissione ha inviato una lettera al fabbricante, il quale il 24 giugno 2014 ha fornito le proprie osservazioni. La Commissione ha incontrato il fabbricante il 24 settembre 2014 e il 24 maggio 2016. Il 6 dicembre 2016 il fabbricante ha inviato ulteriori chiarimenti alla Commissione, La Commissione ha avuto inoltre diversi scambi di informazioni con le autorità svedesi, l'agenzia svedese per l'ambiente di lavoro (scambio di e-mail, discussioni nell'ambito degli incontri del gruppo di lavoro «macchine» e del gruppo sulla vigilanza del mercato «macchine»).
(5)La Svezia ha dichiarato che, prima di adottare la misura di salvaguardia, le sue autorità erano state più volte in contatto con il fabbricante per illustrare le carenze del posizionatore di birilli e del kit supplementare che era necessario correggere al fine di raggiungere la conformità con la direttiva 2006/42/CE. Poiché tuttavia dopo diversi anni di discussioni solo metà delle carenze erano state corrette, la Svezia ha ritenuto necessario avviare il meccanismo della clausola di salvaguardia. Per quanto riguarda le misure adottate, le autorità svedesi hanno spiegato di aver agito nel rispetto del principio di proporzionalità, stabilito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In base a tale principio, considerati la gravità del rischio e i costi legati al ritiro, alcune delle misure necessarie per correggere le carenze dei posizionatori di birilli e dei kit supplementari nuovi non erano richieste in caso di ritiro dei posizionatori di birilli e dei kit supplementari già esistenti. In particolare si tratta delle misure riguardanti l'installazione di tre luci separate per indicare diverse modalità nel pannello di controllo, l'allargamento dei punti di accesso tra le macchine utilizzati anche come piattaforme di lavoro e il miglioramento della visibilità della zona pericolosa.
(6)Nel 2015 la Svezia ha comunicato alla Commissione che il fabbricante aveva corretto le carenze indicate nella misura di salvaguardia e relative al posizionatore di birilli e al kit supplementare solo nella sala da bowling di Gustavberg.
(7)Oltre a queste consultazioni, la Commissione ha condotto uno studio indipendente (3) (lo «studio») per valutare se, al momento in cui la Svezia ha adottato la misura di salvaguardia, il posizionatore di birilli e il kit supplementare fossero conformi ai RESS stabiliti nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Per redigere lo studio, gli esperti indipendenti hanno ispezionato il posizionatore di birilli e il kit supplementare installati a Gustavberg e hanno incontrato le autorità svedesi e il vicepresidente della divisione «Capital Marketing & Engineering» del fabbricante.
(8)Le parti interessate sono state consultate in merito allo studio della Commissione. Le osservazioni del fabbricante non mettono in questione le conclusioni dello studio in quanto si riferiscono alla conformità del posizionatore di birilli e del kit supplementare installati a Gustavberg dopo che la Svezia aveva notificato la misura di salvaguardia alla Commissione.
(9)Per quanto riguarda i RESS addotti dalla Svezia, il requisito 1.2.2 «Dispositivi di comando» e il requisito 1.7.1 «Informazioni e avvertenze sulla macchina» prevedono che i dispositivi di comando siano visibili e disposti in modo da garantire una manovra sicura e che su di essi le informazioni e avvertenze siano espresse nella lingua ufficiale dell'Unione determinata dallo Stato membro in cui si trova la macchina.
A tale proposito, la Svezia ha segnalato che uno dei bottoni del pannello di controllo della macchina non era contrassegnato e che il testo sul pannello di controllo era in inglese sebbene la lingua ufficiale dello Stato membro in cui si trova la macchina sia lo svedese. Vi erano inoltre tre luci separate per indicare diverse modalità di funzionamento, tuttavia i colori di queste tre luci erano disposti in ordine diverso sulle diverse macchine e potevano pertanto essere fraintesi. Il tasto di arresto di emergenza era montato al contrario.
In merito alle luci sui pannelli di controllo il fabbricante ha dichiarato che avrebbero potuto causare una lieve confusione.
Per quanto riguarda la chiara visibilità e marcatura dei dispositivi di comando, il fabbricante ha ammesso alcune incongruenze tra le effettive diciture sulle macchine, le etichette e i manuali.
Il fabbricante ha dichiarato inoltre che le etichette, non avendo un effetto sulle funzioni di sicurezza, non dovevano necessariamente essere tradotte.
Il RESS 1.2.2 richiede inoltre che i dispositivi di controllo siano progettati in modo che l'avviamento sia impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa.
Secondo quanto affermato dalla Svezia, la macchina poteva essere riavviata anche se l'operatore non aveva una visuale sulla zona pericolosa, con il rischio che qualcuno potesse trovarsi in quest'area.
Il fabbricante dissentiva dalla Svezia per quanto riguarda la scarsa visibilità dalla zona di controllo adducendo a prova il fatto che non erano stati segnalati inconvenienti in materia di sicurezza e le conclusioni di altri Stati membri secondo cui «la visibilità, sebbene forse non perfetta, era di fatto adeguata in quanto l'operatore era in grado di avviare le macchine con il previsto ragionevole livello di cura».
La Commissione considera tuttavia che fare affidamento sulla cura con cui si prevede che l'operatore effettui l'avvio delle macchine non sia un modo di affrontare il rischio poiché la mancanza di visibilità della zona pericolosa, che pur permane, impedisce all'operatore di verificare la presenza di persone in tale zona.
Considerando le argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli e il kit supplementare non rispettano i RESS di cui all'allegato I, punti 1.2.2 e 1.7.1, della direttiva 2006/42/CE.
(10)I RESS 1.1.6 «Ergonomia», 1.6.1 «Manutenzione della macchina» e 1.6.2. «Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione» richiedono che la macchina sia progettata e costruita in modo da facilitare il lavoro dell'operatore, permettendogli di lavorare in condizioni di agevolezza e sicurezza, fuori dalle zone pericolose.
In tale contesto la Svezia ha evidenziato che i punti di accesso e le piattaforme di lavoro dei posizionatori di birilli in questione non rispetterebbero tali RESS poiché il percorso di accesso tra le macchine, utilizzato anche come piattaforma di lavoro, è risultato essere largo solo 190 mm. In alcuni casi gli operatori erano costretti a rimanere in equilibrio su stretti bordi di metallo. Tale ambiente di lavoro implica un rischio non necessario di cadere dentro la macchina. Inoltre, il percorso di accesso tra le macchine termina improvvisamente sulla parte frontale, con il rischio di cadere da un'altezza di circa 1 000 mm.
Nella dichiarazione di conformità CE, il fabbricante si è riferito alla norma armonizzata EN ISO 14122-2:2001 ma non ha provveduto a indicare nel fascicolo tecnico una corrispondenza tra la norma armonizzata e i RESS coperti da tale norma, come richiesto dall'allegato VII della direttiva 2006/42/CE. Nonostante questa mancanza da parte del fabbricante, la Svezia ha individuato i RESS che avrebbero potuto essere coperti dalla suddetta norma armonizzata. Nello specifico, la Svezia ha riconosciuto che il riferimento alla norma armonizzata riguardava i RESS di cui all'allegato I, punti 1.1.6, 1.6.1 e 1.6.2, della direttiva 2006/42/CE.
La norma armonizzata EN ISO 14122-2:2001 stabilisce requisiti tecnici di sicurezza per mezzi di accesso permanenti alla macchina e in particolare per le piattaforme di lavoro e i passaggi della macchina. La Svezia ha dichiarato che tale norma richiede una larghezza di 500 mm, mentre il passaggio del posizionatore di birilli in questione mostrava una larghezza di 190 mm.
A tale proposito il fabbricante ha dichiarato che il passaggio di soli 190 mm era considerato sicuro e appropriato in considerazione dell'uso previsto, della frequenza dell'accesso e dello stato dell'arte per quanto riguarda l'area di ritorno delle bocce, sebbene non fosse stata rispettata appieno la norma EN ISO 14122-2:2001. Pertanto, sebbene il fabbricante avesse fatto riferimento a tale norma nella dichiarazione di conformità, di fatto non l'ha applicata.
Per quanto riguarda il rischio di caduta presentato dall'accesso frontale del posizionatore di birilli, il fabbricante ha ritenuto che la piattaforma alternativa richiesta dalla Svezia, che permette di salire sulla piattaforma frontale e scendere dalla stessa in modo più agevole, non era necessaria in quanto l'accesso frontale al posizionatore di birilli è molto poco frequente se si considera il disegno di progetto di macchine simili esistenti in tutto il mondo, in cui l'accesso è previsto principalmente dalla parte posteriore.
La Commissione ritiene che il rischio di infortunio in fase di accesso al posizionatore di birilli (per caduta o perdita di equilibrio), dovuto allo stretto passaggio tra le macchine o alla parte frontale che termina improvvisamente a un'altezza di 1 000 mm, non può essere trascurato adducendo un uso poco frequente o l'impossibilità di migliorarne le condizioni.
Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli non rispetta i RESS di cui all'allegato I, punti 1.1.6, 1.6.1 e 1.6.2, della direttiva 2006/42/CE.
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Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.315.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2018:315:TOC