La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L'Agrilus planipennis (Fairmaire) è un organismo nocivo figurante nell'elenco dell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), punto 1.2, della direttiva 2000/29/CE quale organismo nocivo di cui non è nota la presenza nell'Unione.
(2)Le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE stabiliscono requisiti particolari per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario di alcuni paesi terzi.
(3)In base alle informazioni raccolte nel 2018 nel corso di due audit effettuati dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti d'America, l'applicazione delle condizioni stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE non viene verificata sufficientemente prima dell'esportazione.
(4)È pertanto opportuno non consentire l'introduzione nell'Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti d'America accompagnato da una constatazione ufficiale come previsto in detta opzione b).
(5)La presente decisione dovrebbe scadere il 30 giugno 2020, al fine di consentire il riesame dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE sulla base degli sviluppi scientifici e tecnici.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE, l'introduzione nel territorio dell'Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti d'America è consentita unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e c) di detto punto 2.3.
Articolo 2
La presente decisione scade il 30 giugno 2020.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 Dicembre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.315.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2018:315:TOC