Decisione d’Esecuzione della Commissione del 6 Novembre 2014 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. La malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)La Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda, situata nel suo territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e ha immediatamente adottato le necessarie misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Germania e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(7)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Germania vengano rapidamente definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato.

(8)Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza della Germania nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La Germania garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 22 dicembre 2014.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 6 Novembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_325_R_0010

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