Decisione d’Esecuzione della Commissione del 5 novembre 2014 relativa al trasferimento di possibilità di pesca dalla categoria 8 alla categoria 7 e alla loro riassegnazione agli Stati membri nella ZEE della Mauritania.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1259/2012 del Consiglio (2) ha fissato la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ottenute in virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania.

(2)L'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) stabilisce che, in caso di mancata utilizzazione, le possibilità di pesca per la categoria 8 «Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca» possono essere trasferite alla categoria 7 «Pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica» secondo il criterio di ripartizione della medesima categoria.

(3)Il 28 agosto 2014 l'Irlanda ha confermato alla Commissione che non intende fare pieno uso delle possibilità di pesca ad essa assegnate nella categoria 8.

(4)Sono soddisfatte tutte le condizioni per la riassegnazione delle possibilità di pesca inutilizzate di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1259/2012,

Decide:

Articolo unico

Le possibilità di pesca della categoria 8 e, in particolare, il limite di cattura di 15 000 tonnellate, sono trasferiti e riassegnati ai seguenti Stati membri in base al criterio di ripartizione definito per la categoria 7 all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1259/2012 per il periodo dal 1o ottobre 2014 al 15 dicembre 2014, data di scadenza del protocollo vigente.

Germania 810 tonnellate;

Francia 169 tonnellate;

Lettonia 3.478 tonnellate;

Lituania 3.719 tonnellate;

Paesi Bassi 4.038 tonnellate;

Polonia 1.685 tonnellate;

Regno Unito 550 tonnellate;

Irlanda 551 tonnellate.

Fatto a Bruxelles,il 5 Novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Lowri EVANS

Direttrice Generale degli Affari Marittimi e della Pesca

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_325_R_0009

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