La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
(1)Con lettera del 7 giugno 2006 la Commissione ha informato la Polonia della propria decisione di avviare il procedimento formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti della misura di aiuto di cui sopra.
(2)Il 23 ottobre 2007 è stata adottata la decisione 2008/344/CE (1) (in appresso: «la decisione») con la quale la Commissione ha stabilito che l’aiuto di Stato concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio gruppo Technologie Buczek (in appresso: «gruppo TB») era incompatibile con il mercato unico e ha chiesto alla Polonia di recuperarlo presso i beneficiari, vale a dire i componenti del gruppo TB, la società madre Technologie Buczek SA («TB») e le sue controllate: Huta Buczek Sp. S.r.l. («HB») e Buczek Automotive Sp. S.r.l. («BA»), proporzionalmente all’aiuto di Stato ottenuto.
(3)L’8 gennaio 2008 BA ha chiesto al Tribunale il parziale annullamento della decisione. TB e HB hanno presentato domande separate ma successivamente le hanno ritirate.
(4)Con sentenza del 17 maggio 2011 (2) il Tribunale ha annullato la decisione per quanto riguarda BA (si veda la descrizione dettagliata al punto 7). Il 21 marzo 2013 la Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale (3).
(5)In considerazione dell’annullamento della decisione per quanto riguarda BA, il procedimento di indagine formale C23/06 non è stato chiuso ma la Commissione ha dovuto riaprirlo a partire dal momento in cui si è verificata l’illegalità.
(6)La Commissione ha chiesto informazioni alla Polonia in data: 22 aprile 2013, 12 giugno 2013 e 27 novembre 2013 e la Polonia ha risposto in data: 8 maggio 2013, 6 luglio 2013 e 10 febbraio 2014.
2.VALUTAZIONE
(7)Il Tribunale ha annullato:
—l’articolo 1 della decisione che stabilisce che l’aiuto di Stato dell’importo di 20 761 643 PLN, concesso illegalmente dalla Polonia a favore del gruppo TB, è incompatibile con il mercato unico,
—l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della decisione in cui vengono specificate le quote individuali delle misure di aiuto che devono essere recuperate presso HB e BA, per quel che riguarda BA (4),
—gli articoli 4 e 5 della decisione che contengono le modalità d’esecuzione nella misura in cui essi concernono BA.
(8)In considerazione del fatto che l’articolo 1 della decisione si riferisce al gruppo TB come a un tutt’uno mentre gli altri articoli annullati riguardano esclusivamente BA, la Commissione ritiene opportuno precisare la misura in cui la decisione di annullamento incide sugli altri membri del gruppo TB, vale a dire TB e HB.
(9)La Commissione richiama la sentenza nella causa T-227/95 (AssiDomän Kraft Products e altri contro Commissione — Racc. [1997], pag. II-01185, punti 59 e 60), in cui il giudice ha stabilito che se il destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano, mentre quelli riguardanti altri destinatari e che non sono stati impugnati non rientrano nell’oggetto della controversia che il suddetto giudice è chiamato a risolvere. In caso di ricorso di annullamento il giudice può prendere una decisione unicamente per quanto riguarda l’oggetto della controversia per il quale è stato adito dalla parte. La decisione può essere annullata unicamente con riferimento ai destinatari a favore dei quali si è pronunciato il giudice.
(10)Come si è già ricordato al punto 3, TB e HB hanno ritirato le denunce presentate al tribunale. Pertanto, la decisione è diventata definitiva per le due imprese per quanto riguarda l’obbligo della Polonia di recuperare l’aiuto di Stato illegalmente concesso. Le autorità polacche hanno confermato che TB ha restituito 13 963 560,74 PLN, importo che corrisponde all’intera quota dell’aiuto che doveva essere recuperata presso TB e anche a una parte dell’aiuto che doveva essere recuperata presso HB. Per quanto riguarda HB, è stata avviata una procedura di insolvenza e tutte le autorità pubbliche interessate hanno iscritto i loro crediti nella massa fallimentare. È in corso la procedura di liquidazione. Le autorità polacche hanno confermato che, a seguito dell’annullamento della decisione, l’importo dell’aiuto recuperato presso l’impresa TB non è stato restituito a quest’ultima e che i crediti di HB non sono stati cancellati dall’elenco dei suoi crediti.
(11)Per tali motivi, il procedimento di indagine formale resta aperto solo per quanto riguarda BA.
(12)La Commissione prende nota delle informazioni presentate dalla Polonia e in base alle quali il 28 settembre 2012 si è conclusa la procedura d’insolvenza di BA e il 16 novembre 2012 BA è stata cancellata dal casellario giudiziale.
(13)La Polonia ha comunicato alla Commissione che gli attivi di BA, che rientravano nella massa fallimentare, sono stati ceduti come singoli beni patrimoniali (e quindi non in quanto impresa o parte autonoma di essa) nell’ambito di gare pubbliche d’appalto che garantivano l’ottenimento di prezzi di mercato. Durante la procedura di insolvenza nessuno dei dipendenti, fornitori o clienti di BA è stato trasferito a un’altra impresa in un modo che potesse far pensare a una continuazione dell’attività di BA.
(14)La Polonia ha inoltre comunicato alla Commissione che, durante la procedura di insolvenza, il curatore fallimentare ha liquidato l’intera massa patrimoniale di BA. Al termine della procedura di insolvenza non è rimasto alcun attivo che potesse essere rilevato da altre imprese.
(15)Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che non vi siano imprese che possano essere riconosciute come successori economici di BA.
(16)Pertanto, nel caso in questione il procedimento di indagine formale è diventato senza oggetto, dal momento che, anche se l’aiuto fosse ritenuto incompatibile con il mercato unico, il recupero sarebbe impossibile,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, avviato il 7 giugno 2006 in relazione all’impresa Buczek Automotive sp. S.r.l. a seguito della decisione del Tribunale del 17 maggio 2011 nella causa T-1/08, confermata dalla decisione della Corte di giustizia del 21 marzo 2013 nella causa C-405/11P, è chiuso dal momento che è diventato privo di oggetto a seguito della liquidazione dell’impresa Buczek Automotive sp. S.r.l.
Articolo 2
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 25 Giugno 2014
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_323_R_0002