Decisione 2014/775/PESC del Consiglio del 7 Novembre 2014 che proroga la decisione 2014/73/PESC relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA).

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 28 gennaio 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2134 (2014) che autorizza l'Unione europea a schierare una forza nella Repubblica centrafricana.

(2)Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/73/PESC (1) secondo cui un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) dovrebbe cessare di produrre effetti al più tardi sei mesi dopo aver raggiunto la piena capacità operativa.

(3)Il 10 settembre 2014 il presidente ad interim della Repubblica centrafricana ha inviato una lettera all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) con la quale chiedeva la proroga di EUFOR RCA.

(4)Occorre garantire una transizione fluida dall'EUFOR RCA alla Missione di stabilizzazione multidimensionale integrata nella Repubblica centrafricana delle Nazioni Unite (MINUSCA), come stabilito dalla risoluzione 2149 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, finché quest'ultima non sia in grado assumere la piena responsabilità per la sicurezza nella zona di Bangui.

(5)Il 21 ottobre 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2181 (2014), che autorizza la proroga di EUFOR RCA sino al 15 marzo 2015.

(6)È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2014/73/PESC,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La decisione 2014/73/PESC è così modificata:

1)all'articolo 1, paragrafo 1, le parole «entro un temine da quattro a sei mesi» sono sostituite da «entro un termine di nove mesi»;

2)all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUFOR RCA per il periodo fino al 15 dicembre 2014 è pari a 25,9 milioni di EUR. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUFOR RCA per il periodo dal 16 dicembre 2014 al 15 marzo 2015 è pari a 5,7 milioni di EUR.

La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC per il periodo fino al 15 dicembre 2014 è pari al 50 %. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC per il periodo dal 16 dicembre 2014 al 15 marzo 2015 è pari al 0 %.»;

3)all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.EUFOR RCA cessa di produrre effetti il 15 marzo 2015.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 7 Novembre 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

P.C.PADOAN

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_325_R_0007

 

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