Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
(1)Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.
(2)Con sentenza del 4 giugno 2014 nella causa T-67/12 (2), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la Sina Bank nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
(3)È opportuno inserire nuovamente la Sina Bank nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
(4)Con sentenza del 3 luglio 2014 nelle cause T-155/13, T-157/13 e T-181/13 (3), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology, rispettivamente, nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
(5)È opportuno inserire nuovamente Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
(6)In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 28 novembre 2013, nella causa C-280/12 P (4), Fereydoun Mahmoudian e Fulmen non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
(7)Pertanto, non vi sono più motivi per mantenere un'entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
(8)Le informazioni identificative relative a tre entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC dovrebbero essere modificate.
(9)È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 7 Novembre 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
P.C.PADOAN
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_325_R_0008