Il Consiglio dell’Unione europea
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione (UE) 2016/838 del Consiglio (1) l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (2) («accordo»), accordo entrato in vigore il 1o luglio 2016.
(2)A norma dell'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
(3)A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
(4)A norma dell'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione (3), quest'ultimo ha delegato il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità) e al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione «Commercio», nella misura in cui i capi 3 e 8 non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.
(5)A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo, l'allegato III-A dell'accordo può essere modificato mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio».
(6)Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati III e XVI dell'accordo sono stati modificati o abrogati successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo. È necessario aggiornare tali allegati aggiungendo una serie di atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono le misure in essi elencate.
(7)È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio» per quanto riguarda la prevista adozione delle decisioni relative all'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia), e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo.
(8)Una volta adottate, è opportuno che le decisioni del Comitato di associazione nella formazione «Commercio» che aggiornano gli allegati III e XVI dell'accordo siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(9)Nel Comitato di associazione nella formazione «Commercio» l'Unione è rappresentata dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio» si basa sui seguenti progetti di decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio» acclusi alla presente decisione:
a)Decisione n. 1/2018 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio» che aggiorna l'allegato III (Ravvicinamento) dell'accordo, concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia;
b)Decisione n. 2/2018 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio» che aggiorna l'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo.
Articolo 2
Una volta adottate, le decisioni del Comitato di associazione nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Settembre 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BLÜMEL
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