Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (1) stabiliscele possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici per il 2018, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
(2)Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha presentato un parere riveduto per la spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b-c, 7a e 7d-h (Mare del Nord centrale e meridionale, Mare d'Irlanda, Manica, Canale di Bristol e Mar Celtico) per il 2018. In base a tale parere, per conseguire il rendimento massimo sostenibile nel 2018 il prelievo della pesca commerciale e della pesca ricreativa non dovrebbe complessivamente superare le 880 tonnellate. Le misure di ricostituzione dello stock dovrebbero consentire un aumento della biomassa nel 2018. Secondo tale parere, il CIEM segnala inoltre una minore mortalità per pesca nelle attività di pesca ricreativa. Inoltre, il CIEM ha stimato un più elevato tasso di sopravvivenza nella pratica di cattura e rilascio (catch-and-release) (tasso di mortalità del 5 % per tale pratica rispetto alle stime precedenti del 15 %). È quindi opportuno che nell'ambito delle attività di pesca ricreativa che si terranno nel periodo ottobre - dicembre 2018 possa essere conservato un pesce per pescatore al giorno. È opportuno che ciò si applichi altresì alla divisione CIEM 6a.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/120,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
All'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/120, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva:
a)Dal 1° Gennaio al 30 settembre 2018, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, da 7a a 7k, sono autorizzate unicamente attività di pesca di cattura e rilascio della spigola. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
b)Dal 1° Ottobre al 31 dicembre 2018, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a, da 7a a 7k, non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 Settembre 2018
Per il Consiglio
La Presidente
M. SCHRAMBÖCK
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