La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,
vista la raccomandazione ERA-REC-115-REC dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, presentata alla Commissione in data 9 marzo 2017, sulla revisione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione della conformità e del metodo di sicurezza comune per la supervisione,
considerando quanto segue:
(1)I metodi comuni di sicurezza (CSM) descrivono le modalità di valutazione dei livelli di sicurezza e del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza nonché del rispetto di altri requisiti in materia di sicurezza.
(2)In conformità all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, i CSM devono essere rivisti a intervalli regolari, considerando l'esperienza acquisita tramite la loro applicazione e l'evoluzione globale della sicurezza delle ferrovie e con l'obiettivo di mantenere e, se ragionevolmente fattibile, migliorare costantemente la sicurezza.
(3)Con la sua decisione di esecuzione del 1o settembre 2016 (2), la Commissione ha conferito all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'«Agenzia») il mandato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di rivedere i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 (3), (UE) n. 1169/2010 (4) e (UE) n. 1077/2012 (5). In data 9 marzo 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione, cui era acclusa una relazione sui risultati della consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, delle parti sociali e degli utenti, e una relazione sulla valutazione d'impatto dei CSM modificati da adottare, per ottemperare al mandato della Commissione. La Commissione ha esaminato la raccomandazione formulata dall'Agenzia al fine di verificare che il mandato fosse stato rispettato come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798.
(4)Una volta emesso un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe condurre attività di supervisione al fine di verificare se le disposizioni del sistema di gestione della sicurezza siano applicate in modo efficace durante il funzionamento e se siano costantemente soddisfatti tutti i requisiti.
(5)In conformità con l'articolo 17, paragrafi 1 e 8, della direttiva (UE) 2016/798, nei casi in cui le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura siano contemporaneamente anche soggetti responsabili della manutenzione non certificati conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798, le attività di supervisione svolte dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza allo scopo di verificare l'applicazione dei CSM pertinenti, di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, da parte di soggetti responsabili della manutenzione si considerano mezzi leciti per la supervisione dell'efficacia dei sistemi di gestione della sicurezza di tali imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura.
(6)Dovrebbe essere istituito un processo di supervisione destinato alle autorità nazionali preposte alla sicurezza allo scopo di migliorare la fiducia reciproca nella rispettiva impostazione delle attività di supervisione e dei processi decisionali che le interessano.
(7)Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero essere responsabili delle loro decisioni e pertanto impartire disposizioni o prevedere procedure interne rispetto alle quali siano chiamate a rispondere.
(8)La supervisione dovrebbe riguardare innanzitutto le attività che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ritiene possano dare origine ai rischi più gravi o nell'ambito delle quali il controllo dei rischi sia possibile in minor misura. A tale scopo le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero elaborare e attuare una strategia di supervisione basata sul rischio e uno o più piani in cui definiscono gli obiettivi delle loro attività e fissano le priorità in materia di supervisione.
(9)I provvedimenti di esecuzione adottati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per garantire che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura rispettino l'obbligo giuridico di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, dovrebbero essere proporzionati agli eventuali rischi per la sicurezza o alla potenziale gravità della mancata conformità agli obblighi giuridici cui sono soggetti.
(10)Per poter svolgere le proprie mansioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera i), della direttiva (UE) 2016/798, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe inoltre formulare un giudizio sull'efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza in base ai risultati delle sue attività di supervisione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1527509725886&uri=CELEX:32018R0761