Regolamento Delegato (UE) 2018/772 della Commissione del 21 Novembre 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. In particolare, vengono definite le norme applicabili all'introduzione negli Stati membri, a fini non commerciali, di cani, gatti e furetti. Il regolamento prevede inoltre, se necessario, l'adozione mediante atti delegati di misure sanitarie preventive a fini di lotta contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia che possono diffondersi in seguito ai movimenti di tali animali. Dette misure devono basarsi su informazioni scientifiche adeguate, affidabili e validate ed essere applicate in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale derivanti dalla diffusione di tali malattie o infezioni dovuta ai movimenti transfrontalieri di cani, gatti o furetti.

(2)La classificazione degli Stati membri in vista del diritto di applicare dette misure sanitarie preventive deve inoltre basarsi sulla conformità a determinati requisiti riguardanti lo status zoosanitario del paese e i sistemi di sorveglianza e notifica relativamente a determinate malattie o infezioni diverse dalla rabbia.

(3)Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone inoltre che i cani, gatti o furetti introdotti negli Stati membri siano accompagnati da un documento di identificazione che attesta, tra l'altro, la conformità alle misure sanitarie preventive contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate a norma di detto regolamento.

(4)L'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani rientra nella categoria delle malattie o infezioni diverse dalla rabbia che richiedono l'adozione da parte della Commissione di misure sanitarie preventive di controllo mediante un atto delegato in conformità al regolamento (UE) n. 576/2013. Echinococcus multilocularis è una tenia che nello stadio larvale provoca l'echinococcosi alveolare, una zoonosi considerata una delle malattie parassitarie più gravi per l'uomo nelle zone non tropicali. In Europa, nelle zone in cui la malattia è stabilita, il ciclo abituale di trasmissione del parassita coinvolge i carnivori selvatici, in particolare le volpi comuni, come ospiti definitivi e i piccoli roditori come ospiti intermedi.

(5)I cani e i gatti domestici che accedono all'ambiente esterno possono sporadicamente contrarre l'infezione quando predano roditori infetti. In base alle conoscenze attuali, sembra tuttavia che il contributo dei gatti al ciclo di vita di Echinococcus multilocularis sia ridotto, e non sono stati segnalati casi di furetti come ospiti definitivi. In Irlanda, Malta, Finlandia e nel Regno Unito, nonostante la sorveglianza continua, non è stata individuata finora nessuna infezione da Echinococcus multilocularis negli animali che possono fungere da ospiti definitivi.

(6)Poiché i movimenti di ospiti definitivi domestici con un'infezione latente o patente sono considerati un'importante via di introduzione, si raccomanda di trattare i cani prima di introdurli in paesi in cui non è stata registrata la presenza di parassiti e in cui esistono ospiti definitivi e intermedi atti a sostenerne il ciclo, al fine di ridurre il rischio di introdurre l'infezione da Echinococcus multilocularis in tali paesi a causa dei movimenti di cani.

(7)La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (2) a norma del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento e del Consiglio (3) al fine di assicurare una protezione costante a Irlanda, Malta, Finlandia e Regno Unito, che si sono dichiarati indenni dal parassita Echinococcus multilocularis in seguito all'applicazione, fino al 31 dicembre 2011, di norme nazionali conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003. Il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 è rimasto in vigore dopo l'abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003, sostituito dal regolamento (UE) n. 576/2013.

(8)Il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 dispone che la Commissione riesamini detto regolamento entro cinque anni dalla data di entrata in vigore, alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche relative all'infezione da Echinococcus multilocularis negli animali, e sottoponga i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio. Il fine del riesame consiste in particolare nel determinare se le misure sanitarie preventive siano proporzionate al rischio e scientificamente giustificate. A tale riguardo la Commissione ha chiesto il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (4).

(9)I risultati del riesame della Commissione dimostrano che il regolamento (UE) n. 1152/2011 fornisce un quadro adeguato per l'efficace protezione degli Stati membri che si dichiarano indenni dal parassita Echinococcus multilocularis. Le principali disposizioni del regolamento (UE) n. 1152/2011 dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nel presente regolamento. In particolare, è opportuno integrare nel presente regolamento disposizioni su un trattamento tempestivo e documentato dei cani con un medicinale autorizzato o omologato efficace prima dei movimenti verso il territorio degli Stati membri che hanno dimostrato una costante assenza del parassita o il territorio degli Stati membri con una bassa prevalenza in cui è stato attuato per un periodo di tempo limitato un programma di eradicazione di tale parassita nella popolazione animale sensibile, nonché le condizioni per la concessione di deroghe a tale trattamento.

(10)Secondo il parere dell'EFSA sull'infezione da Echinococcus multilocularis negli animali (4), non vi è inoltre alcuna prova che i cani possano mantenere il ciclo di vita dell'Echinococcus multilocularis in assenza di volpi comuni. Di conseguenza negli Stati membri in cui l'unico ospite definitivo potenziale registrato è il cane, l'infezione da Echinococcus multilocularis non può stabilirsi.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0772

 

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