Regolamento Delegato (UE) 2018/762 della Commissione dell'8 Marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la raccomandazione ERA-REC-115-REC dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, presentata alla Commissione in data 9 marzo 2017, sulla revisione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione della conformità e dei metodi di sicurezza comuni per la supervisione,

considerando quanto segue:

(1)I metodi comuni di sicurezza (CSM) descrivono le modalità di valutazione dei livelli di sicurezza e del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza nonché del rispetto di altri requisiti in materia di sicurezza.

(2)In conformità all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, i CSM devono essere rivisti a intervalli regolari, considerando l'esperienza acquisita tramite la loro applicazione e l'evoluzione globale della sicurezza delle ferrovie e con l'obiettivo di mantenere e, se ragionevolmente fattibile, migliorare costantemente la sicurezza.

(3)Con la sua decisione di esecuzione del 1o settembre 2016 (2), la Commissione ha conferito all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'«Agenzia») il mandato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di rivedere i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 (3), (UE) n. 1169/2010 (4) e (UE) n. 1077/2012 (5). In data 9 marzo 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione, cui era acclusa una relazione sui risultati della consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, delle parti sociali e degli utenti, e una relazione sulla valutazione d'impatto dei CSM modificati da adottare, per ottemperare al mandato della Commissione. La Commissione ha esaminato la raccomandazione formulata dall'Agenzia al fine di verificare che il mandato fosse stato rispettato come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798.

(4)Lo scopo del sistema di gestione della sicurezza è fare sì che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura raggiungano i loro obiettivi aziendali in modo sicuro. Il sistema di gestione della sicurezza è spesso integrato da altri sistemi di gestione in modo da migliorare la prestazione generale dell'organizzazione e ridurre i costi, unendo le forze a tutti i livelli dell'organizzazione. A tale scopo, il quadro comune della struttura di livello elevato ISO (6) viene usato per raggruppare in modo funzionale i requisiti del sistema di gestione della sicurezza, come previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798. Tale quadro agevola inoltre la comprensione e l'applicazione di un approccio basato sui processi da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura al momento dello sviluppo, dell'implementazione, del mantenimento e del miglioramento continuo del loro sistema di gestione della sicurezza.

(5)Una volta ottenuto un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza, il richiedente dovrebbe continuare a utilizzare il proprio sistema di gestione della sicurezza come indicato all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798.

(6)Il comportamento umano assume un ruolo centrale per il funzionamento sicuro ed efficiente delle ferrovie. Nei casi in cui si ritenga che tale comportamento abbia contribuito a un incidente o inconveniente, potrebbe darsi che diversi fattori organizzativi abbiano influenzato tale comportamento, come il carico di lavoro o la progettazione del lavoro, peggiorando la prestazione e aggravando le conseguenze dell'incidente o inconveniente. È pertanto fondamentale che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura adottino un approccio sistematico a sostegno della prestazione umana e al fine di gestire i fattori umani e organizzativi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza.

(7)Il modo in cui la sicurezza è percepita, valutata e classificata all'interno di un'organizzazione rispecchia il reale impegno per la sicurezza a tutti i livelli dell'organizzazione stessa. Per questo motivo è anche importante che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura individuino le azioni e i comportamenti che possono creare una cultura positiva della sicurezza e promuovano, tramite il proprio sistema di gestione della sicurezza, una tale cultura di fiducia reciproca e di reciproco apprendimento, nell'ambito della quale il personale è incoraggiato a contribuire allo sviluppo della sicurezza segnalando eventi pericolosi e fornendo informazioni legate alla sicurezza.

(8)Per il sistema di gestione della sicurezza si dovrebbe tenere conto del fatto che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio (7) e le pertinenti direttive particolari da essa previste sono pienamente applicabili allo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano per la costruzione della rete ferroviaria, il suo funzionamento e la sua manutenzione. Ciò non determina ulteriori responsabilità o ulteriori mansioni per l'autorità che rilascia i certificati, oltre a quella di controllare se i rischi per la salute e la sicurezza siano stati considerati da chi richiede un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza. La responsabilità di controllare la conformità con la direttiva 89/391/CEE può comunque essere assegnata ad altre autorità competenti designate dagli Stati membri.

(9)Per il sistema di gestione della sicurezza occorrerebbe, laddove pertinente, tenere in considerazione i potenziali rischi aggiuntivi derivanti dal trasporto di merci pericolose per ferrovia, e quindi anche la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(10)I regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 perderanno la loro attualità e dovrebbero pertanto essere sostituiti dal presente regolamento.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1527509725886&uri=CELEX:32018R0762

 

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