Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/755 della Commissione del 23 Maggio 2018 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propizamide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 24, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2003/39/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva propizamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L'approvazione della sostanza attiva propizamide, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2019.

(4)In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), è statfa presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del propizamide.

(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 31 luglio 2015 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha anche messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)Il 12 luglio 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il propizamide soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 22 marzo 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del propizamide al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.

(10)Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente propizamide è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del propizamide.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0755

 

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