Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/756 della Commissione del 23 Maggio 2018 che sottopone a registrazione le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 gennaio 2018 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina, in seguito a una denuncia presentata il 18 dicembre 2017 dallo European Biodiesel Board («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel.

1.PRODOTTO IN ESAME

(2)Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030), originari dell'Argentina. Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

2.DOMANDA

(3)Il denunciante ha dapprima chiesto alla Commissione di registrare le importazioni del prodotto in esame nella denuncia. Il 21 febbraio 2018 il denunciante ha poi presentato una domanda di registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). Il denunciante ha poi trasmesso ulteriori osservazioni e informazioni aggiornate, tra l'altro, rispettivamente il 16 marzo 2018 e il 27 marzo 2018. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché possano essere successivamente applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base.

3.MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(4)In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(5)Il denunciante ritiene che la registrazione sia giustificata in quanto esistono sufficienti elementi di prova di un rischio serio ed effettivo di un pregiudizio grave ai danni dell'industria di biodiesel dell'Unione dovuto a massicce importazioni di biodiesel oggetto di sovvenzioni in un breve periodo di tempo, in particolare nel 2018 (dopo il periodo dell'inchiesta, «post-PI»). Secondo il denunciante, vi sono inoltre sufficienti elementi di prova dell'esistenza di importazioni sovvenzionate di biodiesel dall'Argentina, di circostanze gravi derivanti da tali importazioni sovvenzionate come pure dell'inizio del concretizzarsi di un pregiudizio provocato da tali importazioni sovvenzionate.

(6)La Commissione ha esaminato la domanda anche alla luce dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base, che fissa le condizioni per la riscossione dei dazi sulle importazioni registrate. L'esame della Commissione ha preso in considerazione anche le osservazioni formulate il 21 marzo 2018 dalla Camara Argentina de Biocombustibiles («CARBIO») e il 3 aprile 2018 dal governo dell'Argentina, che sostenevano tra l'altro che la domanda di registrazione del denunciante non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

(7)Come spiegato nei considerando da 8 a 16, la Commissione ha tenuto conto di tutte le comunicazioni ricevute e ha considerato se vi siano sufficienti elementi di prova del fatto che si verificheranno circostanze gravi nelle quali, per il prodotto in esame, importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili provocheranno un pregiudizio difficilmente rimediabile nonché se si possa ritenere necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su dette importazioni al fine di evitare la reiterazione di tale pregiudizio.

3.1.Circostanze gravi nelle quali importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto sovvenzionato provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile

(8)Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova tendenti ad indicare che le importazioni del prodotto in esame dall'Argentina sono sovvenzionate. Le sovvenzioni asserite consistono, tra l'altro:

i)Nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ad esempio nella fornitura di semi di soia;

ii)Nell'acquisto, da parte della pubblica amministrazione, di beni per un corrispettivo superiore all'importo che sarebbe adeguato e/o in un sostegno al reddito o ai prezzi, come l'acquisto di biodiesel disposto dalla pubblica amministrazione (convenzione per la fornitura di biodiesel);

iii)Nel trasferimento diretto di fondi, sotto forma di prestiti, e in finanziamenti all'esportazione a condizioni preferenziali, compresi prestiti agevolati della Banca nazionale dell'Argentina (Banco de la Nación Argentina); nonché

iv)Nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, come l'ammortamento accelerato concesso ai produttori di biodiesel a norma della legge sui biocarburanti del 2006, l'esenzione dall'imposta sul reddito minimo presunto e il differimento della medesima per i produttori di biodiesel a norma della legge sui biocarburanti del 2006, e varie esenzioni da imposte provinciali.

(9)Le prove delle sovvenzioni sono state rese disponibili nella versione consultabile della denuncia e sono state ulteriormente analizzate nella nota relativa alla sufficienza delle prove.

(10)Le misure di cui al considerando 8 sarebbero presumibilmente sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo dell'Argentina o di altre amministrazioni regionali (compresi enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Secondo la denuncia, le misure sarebbero limitate a particolari imprese, industrie o a particolari gruppi di imprese e sarebbero quindi specifiche e compensabili.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0756

 

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