Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2) («accordo»).
(2)Il primo protocollo (3) dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Maurizio («Maurizio») e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.
(3)A norma della decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio (4), un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (5) («protocollo») è stato firmato l'8 dicembre 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(4)Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.
(5)L'obiettivo del protocollo è rafforzare la cooperazione tra l'Unione e Maurizio per promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio, e sostenere Maurizio nello sviluppo di un'economia oceanica sostenibile.
(6)È opportuno approvare il protocollo.
(7)L'articolo 9 dell'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo («commissione mista»). Inoltre, a norma dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 2, e degli articoli 7 e 8 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle con una procedura semplificata,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») è approvato a nome dell'Unione (6).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 16 del protocollo (7).
Articolo 3
Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo che saranno adottate dalla commissione mista.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 Maggio 2018
Per il Consiglio
La Presidente
E. ZAHARIEVA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0754