Decisione (UE) 2018/752 del Consiglio del 14 Maggio 2018 sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione Marittima Internazionale in occasione della 99a sessione del Comitato per la Sicurezza Marittima…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza della navigazione in mare.

(2)In occasione della sua 99a sessione («MSC 99»), in programma dal 16 al 25 maggio 2018, si prevede che il comitato per la sicurezza marittima (Maritime Safety Committee - MSC) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) adotti modifiche alle regole II-1/1 e II-1/8-1, della Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare («SOLAS») in materia di assistenza informatica per il calcolo della stabilità da parte del comandante in caso di allagamenti di navi da passeggeri esistenti («modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1») approvi gli orientamenti pertinenti sulle informazioni operative per i comandanti in caso di allagamenti di navi da passeggeri costruite prima del 1o gennaio 2014 («orientamenti pertinenti») e adotti modifiche al codice internazionale di applicazione delle procedure per le prove antincendio, versione 2010 (International Code for Application of Fire Test Procedures - «codice FTP»).

(3)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della MSC 99, poiché le modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1, l'approvazione degli orientamenti pertinenti e l'adozione di emendamenti al codice FTP potranno influenzare in modo decisivo il contenuto del diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(4)Le modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1 e gli orientamenti pertinenti dovrebbero costituire gli orientamenti operativi per le navi passeggeri esistenti sotto forma di informazioni aggiornate periodicamente sulla stabilità in condizioni di avaria della nave in seguito a un allagamento.

(5)Le modifiche al codice FTP relative ai requisiti di prova in materia di rivestimenti a vista per pavimenti dovrebbero consentire l'applicazione di tali disposizioni anche alle navi da passeggeri con meno di 36 passeggeri.

(6)Nella misura in cui le modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1, l'approvazione degli orientamenti pertinenti e le modifiche al codice FTP possono incidere sulle disposizioni della direttiva 2009/45/CE per quanto concerne le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali, tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

(7)L'Unione non è membro dell'IMO né è parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. È pertanto opportuno che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche in questione, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 99a sessione del comitato per la sicurezza marittima dell'IMO è di acconsentire:

a)All'adozione delle modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1, come previste nell'allegato 1 del documento MSC 99/3 dell'IMO e all'approvazione degli orientamenti pertinenti, di cui all'allegato 1 del sottocomitato dell'IMO sulla progettazione e costruzione di navi (Ship Design and Construction - SDC), documento SDC 5/15;

b)All'adozione degli emendamenti alla tabella 1 dell'allegato 3 al codice FTP di cui all'allegato 2 del documento MSC 99/3 dell'IMO.

Articolo 2

1.La posizione da adottare a nome dell'Unione indicata nell'articolo 1 è espressa dagli Stati membri che sono tutti membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto negli interessi dell'Unione.

2.Modifiche di lieve entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui all'articolo 1, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 Maggio 2018

Per il Consiglio

La Presidente

E. ZAHARIEVA

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1527106890027&uri=CELEX:32018D0752

 

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