Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione del 18 Maggio 2018 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 78, primo comma, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) stabilisce il termine entro il quale i beneficiari possono modificare le domande uniche o le domande di pagamento a seguito della comunicazione dei risultati dei controlli preliminari. Per garantire parità di trattamento tra i beneficiari è opportuno far sì che, dopo il termine ultimo previsto per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, tutti i beneficiari dispongano sempre dello stesso numero di giorni per poter modificare la domanda unica o la domanda di pagamento.

(2)L'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 dispone che, qualora la fotointerpretazione delle immagini aeree o satellitari non fornisca risultati definitivi sulla conformità ai criteri di ammissibilità o sulle dimensioni esatte della superficie oggetto dei controlli amministrativi o in loco, si debbano effettuare ispezioni fisiche in campo. Le nuove tecnologie, quali i sistemi aeromobili senza pilota, le fotografie geolocalizzate, i ricevitori GNSS collegati ad EGNOS e Galileo e i dati rilevati dai satelliti Sentinel di Copernicus e altri dispositivi, forniscono informazioni pertinenti sulle attività svolte sulle superfici agricole. Al fine di ridurre l'onere dei controlli per l'autorità competente e per il beneficiario, in particolare il numero delle ispezioni fisiche in campo, e di promuovere l'uso delle nuove tecnologie nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo, è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere a prove pertinenti raccolte grazie a tali tecnologie e a qualsiasi altra prova documentale appropriata per verificare la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi connessi al regime di aiuto o alla misura di sostegno interessata, nonché il rispetto dei requisiti e delle norme in materia di condizionalità. Se tali prove non dovessero portare a risultati definitivi, si dovrebbe continuare a ricorrere necessariamente alle ispezioni fisiche in campo.

(3)Le informazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus, integrate da quelle di EGNOS/Galileo, forniscono dati pertinenti, esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili che consentono di monitorare tutte le superfici agricole degli Stati membri. È opportuno autorizzare gli Stati membri o le regioni ad utilizzare un metodo alternativo per effettuare i controlli, avvalendosi sistematicamente di tali dati o di dati analoghi e trattandoli in modo automatizzato nonché dando seguito ai casi in cui tale trattamento automatizzato non porti a risultati definitivi, senza per questo compromettere l'efficacia del sistema nell'offrire il livello di garanzia necessario per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle spese (sistema denominato, di seguito, «monitoraggio»). È pertanto opportuno istituire un quadro giuridico che definisca le condizioni alle quali tali controlli effettuati tramite monitoraggio in uno Stato membro o in una regione possono sostituire i controlli in loco connessi alla superficie.

(4)Qualora i controlli effettuati tramite monitoraggio consentano all'autorità competente di concludere che occorre irrogare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (3), è opportuno stabilire che il controllo in loco di follow-up di cui all'articolo 33 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 non è necessario.

(5)Tenendo conto delle necessità di investimento iniziali da parte dell'autorità competente per la sostituzione dell'attuale metodo dei controlli in loco con il sistema dei controlli effettuati tramite monitoraggio, è opportuno prevedere un certo grado di flessibilità che consenta il ricorso a questi ultimi solo per regimi di aiuto, misure di sostegno o tipologie di operazione specifici, contemplando nel contempo la possibilità di introdurli gradualmente per un determinato regime di aiuto o una data misura di sostegno. Durante il periodo di introduzione graduale, che dovrebbe essere limitato nel tempo per poter garantire parità di trattamento tra i beneficiari, nuove disposizioni dovrebbero permettere agli Stati membri o alle regioni di estendere progressivamente il ricorso ai controlli tramite monitoraggio all'intera superficie interessata dal regime di aiuto o dalla misura di sostegno. Tale approccio consentirà agli Stati membri o alle regioni di prepararsi alla piena applicazione del monitoraggio, perfezionando nel contempo le procedure di follow-up e gli strumenti informatici utilizzati per l'analisi dei dati. Nel caso in cui siano limitati a superfici selezionate in base a criteri ben definiti, oggettivi e non discriminatori, i controlli tramite monitoraggio dovrebbero applicarsi a tutti i beneficiari operanti su tali superfici.

(6)È opportuno stabilire una percentuale minima di controllo per far sì che, nel caso in cui i dati forniti dai satelliti Sentinel di Copernicus non fossero pertinenti, i controlli riguardanti il rispetto delle condizioni di ammissibilità, i requisiti e gli altri obblighi siano soddisfacenti. Le ispezioni fisiche in campo dovrebbero essere necessarie solo se le prove raccolte utilizzando le nuove tecnologie (fotografie geolocalizzate, sistemi aeromobili senza pilota ecc.) o prove documentali pertinenti non dovessero portare a un risultato definitivo, oppure qualora l'autorità competente preveda in anticipo che nessuno di questi tipi di prove servirà a verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti e di altri obblighi che non possono essere controllati.

(7)I risultati delle analisi automatizzate dei dati ottenuti dai satelliti Sentinel di Copernicus o di dati analoghi possono essere, per i beneficiari, uno strumento di aiuto ai fini del rispetto dei requisiti. Ai beneficiari dovrebbero essere trasmesse segnalazioni su possibili casi di non conformità e, a tal fine, le autorità nazionali dovrebbero avere l'obbligo di istituire strumenti adeguati. È opportuno far sì che la comunicazione di questi risultati ai beneficiari non venga interpretata come una notifica dell'intenzione dell'autorità competente di procedere a un controllo in loco. Il beneficiario, inoltre, dovrebbe avere la possibilità di modificare la domanda di aiuto o la domanda di pagamento al fine di correggere la propria dichiarazione sull'uso di una superficie agricola, a condizione che le disposizioni applicabili siano state rispettate. È altresì opportuno consentire agli Stati membri di fissare un termine ultimo entro il quale tali modifiche possono essere accolte.

(8)È opportuno chiarire che le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento di un controllo in loco non dovrebbero rientrare nella popolazione di controllo da cui prelevare i campioni necessari ai fini del rispetto delle percentuali minime di controllo. È inoltre opportuno disporre che queste domande o i dati relativi a tali richiedenti siano utilizzati per verifiche incrociate miranti ad individuare eventuali doppioni di domande di aiuto ricevibili e informazioni pertinenti ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole.

(9)Per chiarire l'ambito di applicazione dei controlli in loco riguardanti l'obbligo di riconversione per i casi di inosservanza relativi ai prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, è opportuno disporre che tali controlli siano effettuati su parcelle che devono essere riconvertite, in modo da verificare se l'obbligo di riconversione è stato rispettato.

(10)Per consentire agli Stati membri di ottimizzare la selezione del campione è opportuno prevedere maggior flessibilità nel selezionare i campioni di controllo di cui agli articoli da 30 a 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Il metodo di selezione obbligatorio dovrebbe essere sostituito da principi generali riguardanti le modalità di combinazione dei campioni. Per ottenere un tasso di errore rappresentativo si dovrebbe inoltre prevedere un campione casuale minimo per ciascuno dei regimi di aiuto e per ciascuna delle misure di sostegno. Per poter continuare ad applicare l'approccio basato sul rischio per i controlli riguardanti il pagamento per l'inverdimento è altresì opportuno definire il metodo di selezione dei campioni di controllo pertinenti.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0746

 

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