La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il 1o aprile 2016 la Croazia ha presentato una relazione che illustra i risultati dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza. I calcoli si riferivano alla regione NUTS 2 Croazia continentale, dove è coltivata la colza.
(2)La Commissione ha esaminato la relazione presentata dalla Croazia e la ritiene conforme alle condizioni della direttiva 2009/28/CE che uno Stato membro dell'Unione deve soddisfare per poter usare i valori tipici per una zona geografica più piccola di quella utilizzata per il calcolo dei valori standard: i dati della relazione si riferiscono alle emissioni derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole (colza); è possibile prevedere che le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza siano inferiori o pari alle emissioni ipotizzate nel calcolo dei valori standard pertinenti; e le emissioni tipiche di gas a effetto serra sono state comunicate alla Commissione.
(3)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La Commissione ritiene che la relazione presentata il 1o aprile 2016 dalla Croazia per riconoscimento contiene dati accurati per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte nella regione NUTS 2 Croazia continentale associate alla coltivazione di colza ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Una sintesi dei dati contenuti nella relazione figura nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione è valida per un periodo di 5 anni. Eventuali modifiche del contenuto o delle circostanze della relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 1o aprile 2016, che possono avere un'incidenza sulle condizioni prescritte per il riconoscimento di cui all'articolo 1 sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se la relazione continua a fornire dati accurati.
Articolo 3
La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte in Croazia associate alla coltivazione di colza.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 Maggio 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0749