Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide («ADB-CHMINACA»), che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 14 novembre 2017.
(2)L'ADB-CHMINACA è un cannabinoide sintetico. Presenta effetti simili a quelli del THC, che è responsabile dei principali effetti psicoattivi della cannabis, ma l'ADB-CHMINACA possiede una tossicità aggiuntiva tale da mettere in pericolo la vita. L'alta potenza dell'ADB-CHMINACA, per un verso, e il fatto che può rappresentare un tenore variabile ampio o sconosciuto nelle miscele da fumare, per l'altro verso, significa che essa presenta un elevato rischio di avvelenamento.
(3)L'ADB-CHMINACA è disponibile nell'Unione europea almeno dall'agosto 2014 ed è stato individuato in 17 Stati membri. Poiché, data la natura dell'ADB-CHMINACA, l'ADB-CHMINACA non è oggetto di controlli sistematici, è probabile che le segnalazioni siano incomplete. Nella maggior parte dei casi l'ADB-CHMINACA sequestrata si presentava in forma di materiale erbaceo o vegetale e in forma di polvere e, in misura minore, in altre forme fisiche, ad esempio su carta assorbente. Sono stati eseguiti più di 630 sequestri nell'Unione.
(4)Tre Stati membri hanno segnalato13 decessi correlati all'ADB-CHMINACA. In almeno nove casi l'ADB-CHMINACA è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, uno Stato membro ha segnalato tre casi non mortali di intossicazione acuta associata all'AB-CHMINACA. Data la natura dell'ADB-CHMINACA, è probabile che il numero di casi individuati e segnalati di intossicazioni non mortali e di decessi causati dall'ADB-CHMINACA sia inferiore al reale.
(5)Non esistono informazioni sulla partecipazione di organizzazioni criminali alla fabbricazione, alla distribuzione, traffico e fornitura dell'ADB-CHMINACA all'interno dell'Unione. I dati disponibili indicano che l'ADB-CHMINACA è prodotto da aziende chimiche site in Cina.
(6)L'ADB-CHMINACA è venduto solitamente, in piccoli e grandi quantitativi in negozi specializzati («head shop»), come miscela da fumare cosiddetta «euforizzante legale» («legal high») o sotto forma di polvere,nonché su Internet, come cosiddetto sostituto legale della cannabis. È anche possibile che sia venduto direttamente sul mercato delle droghe illecite. Poiché le confezioni di prodotti di questo tipo raramente espongono gli ingredienti, la maggior parte dei consumatori è inconsapevole del fatto di usare l'ADB-CHMINACA o persino cannabinoidi sintetici in generale.
(7)L'ADB-CHMINACA non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell'Unione né, a quanto risulta, altrove. Non vi sono indicazioni di un possibile uso dell'ADB-CHMINACA per altre finalità oltre che come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica.
(8)Secondo la relazione di valutazione dei rischi, molte questioni connesse all'ADB-CHMINACA poste dalla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari presentati dalla sostanza forniscono motivi sufficienti per sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione.
(9)L'ADB-CHMINACA non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 né della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. L'ADB-CHMINACA non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.
(10)Poiché 13 Stati membri controllano l'ADB-CHMINACA in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe e quattro Stati membri lo controllano mediante altre misure legislative, sottoporre l'ADB-CHMINACA a misure di controllo in tutta l'Unione contribuirebbe a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e a proteggere i cittadini dai rischi presentati dalla sua disponibilità e dal suo consumo.
(11)La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, è opportuno adottare una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo l'ADB-CHMINACA in tutta l'Unione.
(12)La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che dà esecuzione alla decisione 2005/387/GAI.
(13)L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che dà esecuzione alla decisione 2005/387/GAI.
(14)Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide («ADB-CHMINACA») è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.
Articolo 2
Entro il 23 maggio 2019 gli Stati membri adottano le misure necessarie in conformità del loro diritto interno al fine di sottoporre l'ADB-CHMINACA a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 14 Maggio 2018
Per il Consiglio
La Presidente
E. ZAHARIEVA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0747