Decisione d’Esecuzione della Commissione del 17 Maggio 2018 relativa al finanziamento del Programma di Lavoro 2018 sulla formazione nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, in particolare l’articolo 84,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori. L’articolo 51 di detto regolamento prevede che la Commissione possa organizzare corsi di formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri responsabile dei controlli ufficiali di cui allo stesso regolamento, che possono essere aperti a partecipanti di paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo. Tali corsi possono comprendere in particolare una formazione sulla normativa dell’Unione europea in materia di mangimi e alimenti e sulle norme relative alla salute e al benessere degli animali.

(2)L’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (4) costituisce la base giuridica per l’organizzazione dei corsi nel settore fitosanitario.

(3)Nel 2006 la Commissione ha istituito il programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» al fine di conseguire gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 882/2004. La comunicazione della Commissione del 20 settembre 2006 intitolata «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» (5) presenta le opzioni per la futura organizzazione della formazione.

(4)Il regolamento (UE) n. 652/2014 fissa disposizioni per la gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea nei settori normativi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e la sanità delle piante. L’articolo 31 stabilisce che l’Unione può finanziare la formazione del personale delle autorità competenti responsabile dei controlli ufficiali, come previsto all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 882/2004, al fine di sviluppare un approccio armonizzato ai controlli e ad altre attività ufficiali per garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo, degli animali e delle piante.

(5)Al fine di garantire l’attuazione del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» negli Stati membri, è necessario adottare una decisione di finanziamento e il programma di lavoro 2018 sulla formazione nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante. L’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (6) stabilisce norme dettagliate per le decisioni di finanziamento.

(6)La decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione (7) istituisce l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare («l’Agenzia»). Tale decisione assegna all’Agenzia determinati compiti di gestione e di attuazione del programma connessi alle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare in conformità al regolamento (CE) n. 882/2004 e alla direttiva 2000/29/CE.

(7)È necessario consentire il pagamento degli interessi di mora in base all’articolo 92 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all’articolo 111, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012,

(8)Al fine di offrire una certa flessibilità nell’attuazione del programma di lavoro, è opportuno definire il termine «modifica sostanziale» ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Programma di lavoro

È adottato il programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» per il 2018, come indicato nell’allegato.

Il programma di lavoro annuale costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 2

Contributo dell’Unione

1.Il contributo massimo per l’attuazione del programma di lavoro per l’anno 2018 è fissato a 17 500 000 EUR ed è finanziato con gli stanziamenti iscritti alla linea 17.04.03 del bilancio generale dell’Unione europea per il 2018.

2.Gli stanziamenti di cui al paragrafo 1 possono coprire anche gli interessi di mora.

Articolo 3

Clausola di flessibilità

Le modifiche cumulate delle dotazioni per azioni specifiche che non superano il 20 % del contributo massimo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione non sono considerate sostanziali ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, se tali modifiche non incidono in modo significativo sulla natura delle azioni e sull’obiettivo del programma di lavoro. L’aumento del contributo massimo fissato all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione non supera il 20 %.

L’ordinatore responsabile può applicare il tipo di modifiche di cui al primo comma. Tali modifiche sono applicate in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità.

Fatto a Bruxelles, il 17 Maggio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0518(01)

 

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