Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC (1), relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»).
(2)Il 2 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1066 (2), che ha aggiunto la Korean National Insurance Company («KNIC») GmbH e sei persone che agiscono per suo conto o sotto la sua direzione all'allegato II della decisione 2013/183/PESC. Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/475 (3), che ha aggiunto la KNIC all'allegato II della decisione 2013/183/PESC e ha espunto la voce relativa alla KNIC GmbH. La decisione (PESC) 2016/475 ha altresì modificato le voci relative a sei persone che hanno agito per conto o sotto la direzione della KNIC.
(3)Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (4), relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC.
(4)Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2371 (2017), che prevede nuove misure nei confronti dell'RPDC, compresa la designazione della KNIC.
(5)Il 10 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 (5), che ha aggiunto la KNIC all'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, e il 24 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1504 (6), che ha rimosso la KNIC dall'allegato II della decisione (PESC) 2016/849.
(6)Le voci relative alle persone che hanno agito per conto della KNIC o sotto la sua direzione dovrebbero pertanto essere spostate nell'allegato III della decisione (PESC) 2016/849 e rimosse dall'allegato II.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III e l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato III e l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 Maggio 2018
Per il Consiglio
La Presidente
E. ZAHARIEVA
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0715