Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 79,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che il Consiglio nomini, quale membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione»), un rappresentante di ciascuno Stato membro.
(2)Con decisione dell’11 maggio 2015 (2) il Consiglio ha nominato 15 membri del consiglio di amministrazione.
(3)Il governo dell’Estonia ha informato il Consiglio dell’intenzione di sostituire il rappresentante estone del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2019,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La sig.ra Enda VESKIMÄE, di cittadinanza estone, nata il 17 maggio 1956, è nominata membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche in sostituzione della sig.ra Aive TELLING per il periodo dal 14 maggio 2018 al 31 maggio 2019.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 Maggio 2018
Per il Consiglio
La Presidente
E. ZAHARIEVA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0516(01)