La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio
2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il 1o luglio 2016, la commissione del Codex Alimentarius ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per la sostanza bifentrin (2). Il 22 luglio 2017 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato i CXL per acibenzolar-S-metile, benzovindiflupir, bixafen, buprofezin, clorantraniliprolo, deltametrina, dimetomorf, fipronil, flonicamid, fluazifop-P, fluensulfone, flupyradifurone, imazethapyr, isofetamid, metoprene, metrafenone, oxathiapiprolin, pendimetalin, penthiopyrad, pinoxaden, saflufenacil, spiromesifen, teflubenzurone e tolfenpyrad (3).
(2)I livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati per queste sostanze negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione del fluensulfone: per questa sostanza non sono stati fissati LMR specifici ed essa non è stata inclusa nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
(3)Conformemente all’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le norme internazionali vigenti o d’imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell’Unione. Inoltre, conformemente all’articolo 13, lettera e) dello stesso regolamento, l’Unione promuove la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nell’Unione non venga ridotto.
(4)L’Unione ha formulato una riserva al Comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: acibenzolar-s-metile (cavoli; cucurbitacee; agrumi; kiwi); benzovindiflupir (cucurbitacee; carni di mammiferi); bixafen (carni di mammiferi); buprofezin (tutti i prodotti); clorantraniliprolo (carni di pollame); fipronil (tutti i prodotti); flonicamid (prodotti di origine vegetale); fluazifop-P (cavoli cappucci; pomodori; fagioli; piselli (senza baccello); carote; patate; rutabaga; rape; semi di girasole; carni, grasso e frattaglie commestibili di mammiferi; latte; carni, grasso e frattaglie commestibili di pollame; uova); fluensulfone (tutti i prodotti); flupyradifurone (tutti i prodotti); imazethapyr (tutti i prodotti); isofetamid (prodotti di origine animale); metoprene (tutti i prodotti); oxathiapiprolin (tutti i prodotti); pendimetalin (cavoli a foglia, esclusi i cavoli ricci; carni di mammiferi; carni di pollame; cipolline e cipollette); pinoxaden (tutti i prodotti); saflufenacil (tutti i prodotti); spiromesifen (tutti i prodotti).
(5)I CXL per acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone, che non sono elencati al considerando 4, dovrebbero pertanto essere inclusi come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione dei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell’allegato I di tale regolamento o sono a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell’Unione (5).
(6)Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acibenzolar-s-metile sui kiwi, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di modifica del vigente LMR.
(7)In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
(8)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato un parere motivato sull’LMR proposto (6). L’Autorità ha trasmesso tale parere alla Commissione e agli Stati membri e l’ha reso accessibile al pubblico.
(9)Nel suo parere motivato l’Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, la modifica dell’LMR richiesta era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo del prodotto in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(10)In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(12)Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 Maggio 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0687