Regolamento (UE) 2018/685 della Commissione del 3 Maggio 2018 che modifica gli allegati II, III e IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Per quanto riguarda l’abamectina e l’idrazide maleica, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il fluopyram, al fluxapyroxad e al teflutrin, gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per quanto riguarda la birra e la polvere di semi di senape non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo.

(2)Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego sulle banane di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva abamectina, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)Per quanto riguarda il fluopyram, è stata presentata una domanda simile per la portulaca/porcellana. Per quanto riguarda il fluxapyroxad, è stata presentata una domanda simile per «ortaggi a radice e tubero tropicali», «altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero», cipolline, «cavoli a infiorescenza», cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, «lattughe e insalate», «foglie di spinaci e simili», cicoria Witloof, «erbe fresche e fiori commestibili», carciofi, porri, «infusioni di erbe da radici», «spezie da radici e rizomi» e radici di cicoria. Per quanto riguarda il teflutrin, è stata presentata una domanda analoga per le carote.

(4)A norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per l’impiego del fluxapyroxad sugli agrumi. Il richiedente sostiene che gli usi autorizzati di tale sostanza su queste colture in Brasile determinino residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che siano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all’importazione di tali prodotti.

(5)A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(6)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

(7)L’Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che, per quanto riguarda l’impiego del fluxapyroxad sugli agrumi, i dati forniti non sono sufficienti per fissare un nuovo LMR per l’intero gruppo. Conformemente tuttavia alle linee guida esistenti dell’Unione sull’estrapolazione degli LMR è opportuno fissare l’LMR per i pompelmi al livello già vigente per le arance dolci. Gli attuali LMR per gli agrumi dovrebbero pertanto essere mantenuti ai valori correnti tranne l’LMR per i pompelmi, che dovrebbe essere portato a 0,3 mg/kg.

(8)Per quanto riguarda tutte le altre domande, l’Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, in base a una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(9)Per l’idrazide maleica, l’Autorità ha presentato le conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (3). In tale contesto, l’Autorità ha raccomandato di aumentare gli LMR per le patate, l’aglio, gli scalogni e il latte.

(10)Le sostanze birra e polvere di semi di senape sono rispettivamente approvate come sostanze di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2090 della Commissione (4) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2066 della Commissione (5). Le condizioni d’uso di tali sostanze non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)Sulla base dei pareri motivati e delle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(13)Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 Maggio 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0685

 

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