La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 6, e l'articolo 84, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)È stato rilevato un errore nell'allegato, parte I, punto C. 2.5.1.2. i), del regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione (2), che stabilisce i principi specifici da prendere in considerazione nel processo decisionale per quanto riguarda la concentrazione della sostanza attiva e dei metaboliti rilevanti nonché dei prodotti di degradazione o di reazione nelle acque sotterranee.
(2)L'errore è stato rilevato quando sono state inserite nel regolamento (UE) n. 546/2011, in conformità all'articolo 84, lettera d), del regolamento (CE) n. 1107/2009, alcune disposizioni della direttiva abrogata 91/414/CEE del Consiglio (3).
(3)L'allegato alla direttiva 91/414/CEE conteneva un riferimento alla direttiva 80/778/CEE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (4), la quale è stata successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (5). Il regolamento (UE) n. 546/2011 dovrebbe quindi fare riferimento alla direttiva 98/83/CE del Consiglio anziché alla direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (6).
(4)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 546/2011.
(5)Al fine di garantire che siano applicati anche alle procedure di valutazione in corso i criteri giusti per una corretta attuazione dei principi uniformi, tale rettifica dovrebbe applicarsi al più presto.
(6)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 546/2011 è così rettificato:
nell'allegato, parte I, il punto C. 2.5.1.2. i) è sostituito dal seguente:
«i)La concentrazione massima ammissibile fissata dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio (*1); oppure
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 Maggio 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0676