Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere della Corte dei conti (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce uno specifico status giuridico europeo di cui i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate possono beneficiare, e prevede che essi siano finanziati a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
(2)È emersa la necessità di modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per riuscire a realizzare meglio l'obiettivo di incoraggiare e assistere i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate nel loro sforzo di creare un legame forte tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione e in particolare il Parlamento europeo.
(3)A seguito della modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»), la definizione di «punto di contatto nazionale» dovrebbe essere rivista. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero espressamente incaricare una o più persone ai fini dello scambio di informazioni nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento. A tal fine, esse potrebbero scegliere tra le persone o gli organismi già incaricati delle questioni inerenti al sistema di individuazione precoce e di esclusione istituito e gestito dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
(4)Occorre garantire meglio che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate abbiano un'autentica dimensione transnazionale affinché possano acquisire uno specifico status giuridico europeo attraverso la registrazione. Inoltre, al fine di rafforzare il legame tra la politica a livello nazionale e quella a livello dell'Unione e impedire che lo stesso partito nazionale crei artificialmente diversi partiti politici europei con orientamenti politici simili o identici, i membri di uno stesso partito politico nazionale non dovrebbero essere conteggiati per stabilire se le diverse alleanze politiche soddisfino i requisiti minimi di rappresentanza per la registrazione di tali alleanze come partito europeo. Pertanto, ai fini dei suddetti requisiti minimi di rappresentanza dovrebbero essere considerati soltanto i partiti politici e non i singoli individui.
(5)I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate dovrebbero essere messi in condizione di utilizzare una quota maggiore degli stanziamenti destinati al loro finanziamento nel bilancio generale dell'Unione europea. È opportuno quindi aumentare la quota massima di contributi finanziari o di sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea nelle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e nei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea.
(6)Per ragioni di trasparenza e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e il legame tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione e in particolare il Parlamento europeo, l'accesso ai finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe essere subordinato alla pubblicazione, da parte dei partiti dell'UE membri, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, del programma politico e del logo del partito politico europeo interessato. Dovrebbe essere incoraggiata l'inclusione di informazioni sull'equilibrio di genere inerenti a ciascuno dei partiti membri del partito politico europeo.
(7)Per stabilire una maggiore proporzionalità nell'assegnazione delle risorse del bilancio generale dell'Unione europea, che rifletta in maniera oggettiva l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo, il finanziamento dei partiti politici europei e, per estensione, delle fondazioni politiche europee a essi affiliate dovrebbe essere più strettamente legato a un livello dimostrabile di sostegno elettorale. Pertanto, le norme sulla distribuzione dei finanziamenti dovrebbero essere adattate in modo da tenere maggiormente conto della quota di deputati eletti che ciascun partito politico europeo ha in seno al Parlamento europeo.
(8)È opportuno cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea che per mutate circostanze non soddisfi più una o più condizioni per la registrazione.
(9)Per ragioni di certezza del diritto e trasparenza è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità di cancellare dal registro, entro un termine ragionevole, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che abbia fornito informazioni false o incomplete in base alle quali è stata presa la decisione di registrazione.
(10)La tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbe essere rafforzata prevedendo che, in caso di violazione, l'efficace recupero dei finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea sia garantito attraverso il recupero degli importi indebitamente versati anche presso persone fisiche responsabili della violazione in questione, tenendo conto, se del caso, di circostanze eccezionali relative a tali persone fisiche.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0673